Ordinanza n. 917/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 2209/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 2209/2025, che aveva respinto il ricorso di primo grado, nonché gli atti gravati in prime cure relativi alla restituzione di una somma
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha appellato la sentenza del TAR Veneto e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia esecutiva. Nella fase cautelare ha dedotto, in sostanza, che la controversia sulla individuazione delle superfici effettivamente dedicate a lavorazioni ammissibili e non ammissibili non fosse coperta dal giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 4557/2023. Ha inoltre rappresentato il rischio derivante dall'intimazione ricevuta per la restituzione della somma controversa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché il thema decidendum relativo all'individuazione delle superfici destinate alle lavorazioni ammissibili e non ammissibili non appariva coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 4557/2023, riservando ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito. Ha ravvisato anche il periculum in mora, valorizzando l'intervenuta notificazione all'impresa di un'intimazione alla restituzione della somma controversa. Ha quindi sospeso l'esecutività della sentenza impugnata e l'efficacia degli atti gravati in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti costituite. La discussione nel merito è stata fissata al 4 giugno 2026.
Norme richiamate
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'art. 98 cod. proc. amm.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare proposta in appello e della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il fumus boni iuris può ravvisarsi quando, a una sommaria delibazione, la questione controversa non appaia coperta dal giudicato formatosi su una precedente pronuncia, ferma la necessità degli ulteriori approfondimenti nella fase di merito.
- Il periculum in mora sussiste quando l'esecuzione della decisione impugnata esponga il ricorrente a un'imminente restituzione di somme, formalizzata mediante intimazione dell'amministrazione o del soggetto interessato.
- Quando ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice d'appello può sospendere sia l'esecutività della sentenza di primo grado sia l'efficacia degli atti impugnati in primo grado.
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