Sentenza del 23/07/2020 n. 2360 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecaria e Catastale - Avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazioni delle sanzioni - Richiesta di maggiore imposta per la registrazione dell'atto notarile - Decadenza dalle agevolazioni fiscali - Non sussiste - Requisiti per usufruire dell'agevolazione - Immobile oggetto dell'atto di compravendita - Area boschiva agricola - Fondatezza dell'esercizio dell'attività agricola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di liquidazione chiedendo il pagamento di maggiore imposta per la registrazione dell'atto notarile e ha irrogato sanzioni ritenendo decadute le agevolazioni fiscali applicabili ai fondi rustici. Il ricorrente ha contestato la pretesa, sostenendo che l'immobile era da considerare fondo rustico/area boschiva e pertanto beneficiava dell'agevolazione unica prevista dalla legge di stabilità 2014.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo illegittima la pretesa erariale. Ha affermato che, ai fini dell'agevolazione, è determinante la qualificazione dell'area come bosco prevista dallo strumento urbanistico, confermando la natura agricola del fondo; non è necessaria la prova dell'effettivo sfruttamento agricolo. Conseguentemente non si è verificata decadenza dalle agevolazioni fiscali e l'avviso di liquidazione con relative sanzioni è illegittimo.
Norme richiamate
art. 4-bis del d.l. 194/2009 conv. con l. 25/2010
Norma rilevante per la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia immobiliare; interpretata in combinato con le successive modifiche come criterio per determinare l'applicabilità delle agevolazioni in presenza di particolari qualificazioni catastali/urbanistiche.
Definizione codicistica dell'imprenditore agricolo e della nozione di attività agricola/fondo rustico; utilizzato per riconoscere la natura agricola/forestale del bene anche quando la qualificazione deriva dallo strumento urbanistico.
Norme sul contenzioso e procedure tributarie rilevanti per le controversie fiscali; impiegato nel quadro normativo che regola gli accertamenti e le modalità di impugnazione delle pretesi erariali.
l. 147/2013 (legge di stabilità 2014)
Ha reso definitiva l'agevolazione unica per i fondi rustici: assoggettamento all'imposta di registro e catastale in misura fissa e imposta ipotecaria/fondiaria dell'1% del valore dei fondi rustici, criterio applicato dalla Corte per confermare il regime agevolato.
Massime di principio
- La qualificazione urbanistica/catastale dell'area (es. destinazione a bosco) è determinante per riconoscere la natura agricola del fondo ai fini fiscali; non è necessario dimostrare l'effettivo sfruttamento agricolo per fruire delle agevolazioni.
- L'agevolazione unica prevista dalla legge di stabilità 2014 si applica ai fondi rustici qualificati come tali, comportando imposte in misura fissa e l'aliquota agevolata; l'Amministrazione finanziaria deve fornire prove della perdita della natura agricola per legittimare richieste di maggior imposta.
- Per contestare avvisi di liquidazione su beni rurali, il contribuente deve documentare la qualificazione urbanistica/catastale (piani urbanistici, visure catastali, elementi di destinazione d'uso).
- La semplice assenza di attività agricola concreta non comporta automaticamente la decadenza dalle agevolazioni se lo strumento urbanistico conferma la natura agricola/forestale del terreno.
- In situazioni analoghe l'onere probatorio grava sull'Amministrazione che pretende la maggiore imposta: essa deve dimostrare un mutamento di destinazione d'uso o fatti che escludono la qualificazione come fondo rustico.
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