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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11810/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il motivo formulato non introducesse un vizio scrutinabile in sede di legittimità ma sollecitasse una nuova valutazione delle prove, estranea ai limiti del giudizio di cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto consumato e furto tentato, entrambi aggravati. Con l'unico motivo ha dedotto vizi di motivazione nella valutazione del compendio probatorio, sostenendo che la Corte di merito avesse travisato la prova, in particolare quanto all'identificazione della sua persona tramite le immagini di videosorveglianza. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    il travisamento della prova non può essere dedotto in cassazione quando la doglianza è finalizzata a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie; il sindacato di legittimità resta limitato alla verifica della congruità e logicità della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza sul travisamento della prova in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio raccolto nei gradi di merito.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è congrua, logica e dà conto in modo puntuale dei criteri adottati nella valutazione delle prove, la censura di vizio motivazionale non può essere accolta se mira solo a contrapporre una diversa lettura delle emergenze processuali.
  • La contestazione dell'identificazione dell'imputato fondata sulle immagini di videosorveglianza, se risolta dai giudici di merito con motivazione adeguata, non può essere riesaminata in sede di legittimità come questione di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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