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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24342/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto aggravato e furto aggravato. Con l'unico motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità penale, deducendo il travisamento della prova da parte dei giudici di merito. In sostanza ha contestato la ricostruzione dei fatti e la valutazione di attendibilità e rilevanza delle prove poste a fondamento della decisione, chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il travisamento della prova è deducibile solo se desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati e solo quando l'errore sia decisivo al punto da disarticolare l'intero ragionamento probatorio. Nel caso concreto, il ricorrente si è limitato a proporre una diversa ricostruzione del fatto e una diversa lettura delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme e di motivazione ritenuta completa, logica e giuridicamente corretta. È stata inoltre valorizzata la deposizione del teste indicato nella sentenza impugnata e la non contestata partecipazione dell'imputato ai due episodi contestati. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di travisamento della prova è scrutinabile solo nei limiti del ricorso per cassazione, se emergente dal testo del provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati e se decisivo rispetto all'impianto motivazionale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando l'errore di percezione o di lettura del dato probatorio sia decisivo e risulti dal provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati dal ricorrente.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito o in una sovrapposizione della Corte alla ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
  • Non è ammissibile, come vizio di legittimità, una doglianza che si limiti a proporre una diversa lettura delle prove senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della motivazione impugnata.
  • Una motivazione completa, coerente e priva di manifeste illogicità sottrae la decisione di merito al sindacato di legittimità anche quando il ricorrente invochi un preteso errore nella valutazione del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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