Cassazione Penale, Ordinanza n. 36905/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 16 settembre 2025. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 648 c.p.; la censura è stata giudicata una riproposizione delle doglianze già formulate in appello, priva di confronto con la motivazione impugnata e diretta a ottenere una diversa valutazione del merito. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’appello aveva giustificato il diniego richiamando la gravità del reato, la presenza di precedenti specifici e l’assenza di elementi positivamente valutabili per l’imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché reiterativo delle censure d’appello e privo di critica puntuale alle ragioni della decisione impugnata; il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche immune da vizi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo non riporta la pena inflitta né ulteriori dettagli sui fatti alla base del reato.
Norme richiamate
Con il primo motivo, con il quale si deduce violazione dell'art. 648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché risultano meramente reiterativo dei medesimi profili di censura già dedotti in sede di appello, non offrendo alcun argomento di confronto con la motivazione impugnata, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, del tutto estranea al sindacato di legittimità.
La Corte non decide nel merito la configurabilità della ricettazione, ma dichiara inammissibile la censura sull’art. 648 c.p. perché ripropone le doglianze d’appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproduce le censure già proposte in appello senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni con cui la sentenza impugnata le ha respinte; una contestazione meramente assertiva della correttezza della decisione non soddisfa l’onere di critica specifica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando la decisione valorizza la gravità del reato, i precedenti specifici e l’assenza di elementi positivamente valutabili per l’imputato.
Come è indicizzato
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