Cassazione Penale, Sentenza n. 16084/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava due motivi: 1) censura dell'irregolarità e dell'arbitrarietà delle ricerche eseguite prima della dichiarazione di irreperibilità, sostenendo che non erano state considerate tutte le variazioni di nominativo collegate al CUI della ricorrente e non era indicato dove fossero state effettuate le ricerche né se fossero state svolte verso tutti i nominativi collegati; 2) censura per mancata concessione del beneficio di pena del rito abbreviato, poiché la Corte territoriale avrebbe escluso il beneficio per mancata produzione della procura speciale, mentre la difesa aveva trasmesso tale documento via PEC nell'ambito della trattazione scritta prevista dal rito emergenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze relative all'irreperibilità: l'identificazione è stata fondata su corrispondenze papillari tra rilievi rinvenuti in abitazione della persona offesa e rilievi di fotosegnalamento del 1991; le ricerche sono state effettuate rispetto al nome e al CUI noti e al domicilio risultante dagli atti (Dalmine, via Sectoria); non risultavano ulteriori indicazioni praticabili (luogo di lavoro, dimora o residenza anagrafica) e controlli al DAP avevano dato esito informativo. Ne consegue che l'obbligo di ricerche ulteriori è condizionato dalla oggettiva praticabilità. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la richiesta di rito abbreviato come tardiva: la facoltà deve essere esercitata con il primo atto di impulso processuale (ossia al tempo dell'appello), pertanto il deposito della procura speciale unitamente alle conclusioni il 1° marzo 2022 è tardivo. Il ricorso è dunque respinto e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 159 cod. proc. pen., comma 1
L'obbligo di effettuare ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti; la dichiarazione di irreperibilità è legittima se le ricerche sono state compiute in modo completo rispetto alle informazioni disponibili al momento.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021 (Rv. 281977)
Conferma il principio che non sempre è obbligatorio compiere ulteriori ricerche se queste non risultano oggettivamente praticabili o non emergono elementi concreti ulteriori dagli atti.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 2, n. 45541 del 16/10/2009 (Rv. 245599)
Stabilisce che la validità della dichiarazione di irreperibilità va valutata rispetto alle ricerche eseguite con gli elementi disponibili al tempo; mere evocazioni di indagini ulteriori non inficiano il provvedimento se non supportate da elementi concreti.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 2, n. 8737 del 22/11/2019 (dep. 2020) (Rv. 278517)
Affermato il principio secondo cui la scelta del rito abbreviato deve essere esercitata con il primo atto di impulso processuale; una richiesta tardiva è inammissibile.
Massime di principio
- La dichiarazione di irreperibilità è legittima se le ricerche sono state eseguite in relazione agli elementi concretamente disponibili al momento e non è obbligatorio svolgere ulteriori accertamenti che non risultano oggettivamente praticabili.
- L'uso del CUI e dei nominativi già noti agli atti è idoneo per le ricerche identificative; in presenza di corrispondenze dattiloscopiche con precedenti rilievi, la prova di identità può ritenersi acquisita anche se esistono varianti di nome non adeguatamente comprovate.
- Se il difensore non fornisce indicazioni concrete e precise su ulteriori luoghi dove effettuare ricerche, la semplice richiesta generica di ulteriori accertamenti non invalida il decreto di irreperibilità.
- La scelta del rito abbreviato è un'opzione che deve essere esercitata tempestivamente (con il primo atto di impulso processuale); depositi successivi della procura speciale o richieste tardive sono inammissibili anche se effettuati via PEC durante procedimenti trattati per iscritto.
- In procedimenti con modalità emergenziali o celebrazioni in forma camerale, è particolarmente importante rispettare termini e modalità formali per l'esercizio di facoltà processuali (es. deposito atti, procura speciale) per non pregiudicare benefici processuali o sostanziali.
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