Cassazione Penale, Sentenza n. 49625/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di concessione del beneficio della liberazione anticipata per il periodo dal 9 maggio 2012 al 5 dicembre 2013. Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale ha omesso di valutare le sentenze e gli atti allegati che dimostrerebbero che la partecipazione all'associazione mafiosa, ritenuta ostativa, era limitata al periodo anteriore a quello in valutazione; ha inoltre censurato l'uso della 'contestazione aperta' per desumere automaticamente la persistenza della condotta fino alla sentenza di primo grado e ha lamentato che il Tribunale ha dato prevalente rilievo alla successiva condanna, trascurando le condotte positive e l'impegno nel trattamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto errata la conclusione del Tribunale secondo cui, in presenza di una contestazione aperta per associazione mafiosa, si può automaticamente ritenere che la condotta sia perdurata fino alla sentenza di primo grado. La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui, quando la data di cessazione della permanenza incide su effetti esecutivi, il giudice deve verificare nella motivazione della sentenza di merito se e fino a quando la partecipazione sia stata accertata. Poiché il Tribunale non ha compiuto tale verifica né indicato elementi che dimostrassero comunque la protrazione dei collegamenti mafiosi, la motivazione è stata ritenuta lacunosa. Pertanto la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione necessaria per la concessione del beneficio della liberazione anticipata; la Corte sottolinea che la valutazione deve basarsi su comportamenti concreti e non su automatismi derivanti da una condanna.
art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000
Citato in riferimento alle norme regolamentari sull'esecuzione e ai criteri per la valutazione dei benefici; la Corte ne utilizza i principi applicativi unitamente all'art. 54 per richiedere un esame concreto del comportamento del detenuto.
Cass. Sez. 1, n. 774 del 14.12.2004 (Lucarelli)
Precedente che stabilisce che, in caso di contestazione aperta, non può bastare il riferimento alla data della sentenza di primo grado per ritenere provata la persistenza della condotta; il giudice deve verificare se la permanenza è stata accertata.
Cass. Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005 (Piccolo)
Conferma il principio per cui la mera sentenza di primo grado non travasa automaticamente la prova della persistenza del reato permanente senza specifica valutazione.
Cass. Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007 (Sinagra)
Sottolinea che per la liberazione anticipata occorre riferirsi a comportamenti concreti escludendo automatismi legati al sopravvenire di una condanna.
Cass. Sez. 1, n. 20158 del 22/3/2017 (Rizzo)
Ribadisce che, nei reati permanenti con contestazione aperta, il giudice deve verificare nella motivazione di merito le date cui riferire le condotte e stabilire se siano terminate entro il periodo rilevante.
Cass. Sez. 2, n. 23343 dell'1/3/2016 (Ariano e altri)
Indica che l'onere di provare la persistenza della condotta criminosa fino alla data ultima processuale grava sull'accusa, non sull'imputato.
Cass. Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018 (Torcasio)
Affermato che, oltre al tempus del fatto, il giudice può valutare eventuali elementi sintomatici di protrazione dei collegamenti con la criminalità organizzata come ostativo al beneficio.
Massime di principio
- In presenza di un reato permanente con 'contestazione aperta', non si può assumere automaticamente che la condotta sia proseguita fino alla sentenza di primo grado: il giudice deve verificare nella motivazione di merito se e fino a quando la partecipazione sia stata accertata.
- Quando la data di cessazione della condotta incide su effetti esecutivi (es. concessione o revoca di benefici), l'onere di provare la persistenza spetta all'accusa, non al detenuto.
- Per la valutazione della liberazione anticipata il giudice deve basarsi su comportamenti concreti e sull'impegno dimostrato nel trattamento rieducativo; le condanne sopravvenute non possono automaticamente precludere il beneficio senza verifica temporale e materiale.
- Se il giudice motivi il rigetto del beneficio facendo ricorso a provvedimenti penali posteriori al periodo valutato, deve dimostrare che le condotte ostative si siano effettivamente protratte oltre il periodo preso in considerazione.
- La carenza di motivazione in ordine alle date e alla persistenza delle condotte ostative comporta l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
- Elementi fattuali e comportamentali positivi (impegno nel trattamento, collaborazione utile all'esecuzione) devono essere effettivamente considerati e non possono essere ignorati in modo generico quando si decide sulla concessione di benefici.
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