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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35435/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 1° dicembre 2025 della Corte d'appello di Salerno, che lo aveva condannato per evasione ex art. 385 c.p. e altro reato non ulteriormente specificato nel testo. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza della responsabilità per evasione, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti e degli elementi probatori. Ha inoltre censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo sulla responsabilità per evasione sollecitava una non consentita rilettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi effettivamente con gli elementi probatori e con la motivazione della Corte d'appello, giudicata globale, puntuale e logica e quindi non censurabile in sede di legittimità. Le censure sulle attenuanti generiche e sull'eccessività della pena sono state ritenute generiche e aspecifiche, poiché la motivazione impugnata era sufficiente e non illogica e il ricorrente non si era confrontato con le argomentazioni della sentenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen. e altro);

    La sentenza identifica l'evasione come uno dei reati per i quali è intervenuta la condanna, ma non espone una specifica interpretazione dell'art. 385 c.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio né sostituire alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito una ricostruzione alternativa; le censure devono confrontarsi con gli elementi di prova e con la motivazione impugnata.
  • Sono aspecifiche le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sull'eccessività della pena quando non si confrontano con le ragioni della decisione impugnata, sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale

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