Sentenza del 04/01/2022 n. 12 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugna la ripresa a tassazione di spese sostenute all'estero (compensi alla ditta Pellex Uni DOO e al sig. D.V.) disconosciute dall'Ufficio in quanto effettuate fuori dai canali bancari. In cassazione vengono dedotte sei censure: nullità dell'atto per mancanza di sottoscrizione e delega; irregolarità della firma sull'atto d'appello; errata valutazione della deducibilità delle spese ai sensi del TUIR (art.109 DPR 917/1986); carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; applicazione errata dei limiti ai pagamenti in contanti non vigenti all'epoca; omissione nell'esame del confronto temporale tra prelievi e pagamenti (omesso esame di fatto decisivo).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati la maggior parte dei motivi per varie ragioni procedurali e di merito: alcune eccezioni non erano state sollevate nei precedenti gradi (non rilevabili d'ufficio); altre censure erano eccentrich e non attinenti alla ratio decidendi; sul merito la Corte ha confermato il principio che grava sul contribuente l'onere di provare l'inerenza e l'effettiva esistenza delle spese e ha ritenuto legittimo l'accertamento dell'Ufficio quando le prove offerte risultano insufficienti o incoerenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
nn. 3, 4, 5 (testo ante e post modifica richiamato in motivazione)
Regole sui mezzi e limiti di impugnazione in Cassazione: i motivi nuovi o non prospettati nei gradi precedenti possono essere dichiarati inammissibili; il sindacato sulla motivazione è oggi molto limitato e richiede vizio grave e rilevante.
Richiamato nella contestazione procedurale riguardante la sottoscrizione degli atti da parte dell'organo competente; la Corte non ha accolto il rilievo perché tardivo e non adeguatamente dedotto nei gradi precedenti.
Richiamato nella contestazione circa la firma/delega negli atti di contenzioso tributario; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva nella fattispecie.
Richiama il principio probatorio secondo cui chi afferma un fatto deve provarlo; la Corte ha ribadito l'onere probatorio del contribuente.
Norma sul principio di legalità e rappresentanza processuale, evocata con riferimento alla firma sull'atto d'appello; la Corte ha ritenuto il motivo eccentrico rispetto alla decisione di merito.
Norma relativa alla deducibilità delle spese e al loro collegamento con i ricavi; la Corte ha affermato che il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare la prova della correlazione e la coerenza delle spese, e non è luogo della Cassazione rivedere completamente il merito probatorio.
art. 39, comma 1, lett. d) e art. 42
Richiamati in relazione alla presunta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per essere, in sostanza, un nuovo profilo di merito non adeguatamente dedotto.
D.L. 231/2007
Norme sui limiti ai pagamenti in contanti citate dal ricorrente; la Corte ha rilevato che la gravata sentenza non si è limitata a basare il proprio giudizio su limiti quantitativi ma ha valutato la coerenza temporale e documentale dei pagamenti.
Richiamato congiuntamente alle norme sul contante; non determinante nella decisione perché il giudice d'appello ha esaminato la coerenza dei pagamenti rispetto ai prelievi e alla prova prodotta.
Norma procedurale richiamata nella decisione per l'annotazione del contributo unificato; applicata per il regime dei costi processuali.
Massime di principio
- Onere probatorio: grava sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza, inerenza e correlazione delle spese dedotte; la semplice produzione di ricevute di pagamento non è sempre sufficiente se non dimostra la coerenza con l'attività e i prelievi.
- Censure procedurali tardive: eccezioni di nullità o di carenza di delega/firma non sollevate nei gradi di merito possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione se non rilevabili d'ufficio.
- Limiti ai pagamenti in contanti: la mancanza di pagamenti bancari non determina automaticamente il disconoscimento delle spese; tuttavia il giudice valuterà la complessiva congruità delle operazioni e la prova dei prelievi/versamenti.
- Controllo della motivazione in Cassazione: il sindacato è limitato alle anomalie gravi (mancanza assoluta della motivazione, contraddittorietà insanabile o incomprensibilità); le critiche di mera insufficienza motivazionale non sono normalmente idonee.
- Ruolo del giudice di merito: la valutazione del materiale probatorio e il bilanciamento delle prove sono riservati ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo per violazioni di legge o vizi procedurali rilevanti.
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