Cassazione Penale, Sentenza n. 28589/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila che aveva accolto il reclamo di Costagliola concedendo ulteriori 180 giorni di liberazione anticipata per i semestri dal giugno 2017 al giugno 2019. Il Procuratore generale denunciava violazione di legge (artt. 4-bis, 54 e 71-ter dell'ordinamento penitenziario) e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe retrodatato la cessazione della partecipazione all'associazione mafiosa all'arresto del 12/12/2014 senza adeguata motivazione, non tenendo conto di elementi acquisiti (nota della DDA che indicava la persistenza dell'operatività del sodalizio e il ruolo del resistente) e delle gravi condotte carcerarie del detenuto negli anni 2015-2017 (sommosse e rilievi disciplinari). Il PG sosteneva inoltre che, nel caso di contestazione aperta, la cessazione della partecipazione va presumibilmente fissata alla data della sentenza di primo grado salvo che il giudice dell'esecuzione non la accerti puntualmente con elementi concreti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha censurato il Tribunale di sorveglianza per aver attribuito in modo apodittico e non adeguatamente motivato l'effetto di cessazione della partecipazione all'arresto cautelare, senza esplicitare gli elementi concreti che giustificassero la retrodatazione rispetto a quanto accertato in sede di merito. Ha inoltre rilevato la mancata valutazione specifica delle fonti informative circa la persistenza del sodalizio e del ruolo di rilievo del condannato, nonché l'omessa considerazione delle gravi condotte intramurarie. Il Tribunale di sorveglianza è stato richiamato a riesaminare il reclamo attenendosi ai principi di diritto indicati e a colmare i vizi motivazionali.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 4-bis
Il regime speciale per detenuti per reati di mafia richiede valutazioni rigorose sulla partecipazione al sodalizio; l'adozione di benefici deve tenere conto dell'assenza di continuità di relazione con l'associazione e della eventuale dissociazione.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 54
Norma rilevante ai fini dell'esecuzione e dei benefici; impone al giudice di sorveglianza di valutare la condotta del detenuto e la sua contiguità temporale con i fatti oggetto del titolo detentivo.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 71-ter
Rilevante per il calcolo e il riconoscimento delle liberazioni anticipate; la concessione richiede motivazione adeguata e valutazione delle circostanze che possano ostare al beneficio.
Cassazione, Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017 (P.G. in proc. Olivieri)
In reato associativo, la sentenza di condanna delimita la durata della permanenza del reato; in caso di contestazione aperta la data di cessazione è di norma la pronuncia di primo grado salvo prova contraria.
Cassazione, Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013 (Formicola)
Se la data di cessazione non è precisata in sentenza, il giudice dell'esecuzione deve accertarla attraverso analisi accurata degli elementi a disposizione.
Cassazione, Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017 (De Notaris)
Lo stato detentivo non determina automaticamente la cessazione della partecipazione a un'associazione mafiosa: la struttura del clan può mantenere rapporti e ruoli anche durante la detenzione.
Cassazione, Sez. 1, n. 53394 del 20/11/2018 (Menna)
Il giudice deve considerare l'assenza di dissociazione e la contiguità temporale tra detenzione e commissione dei fatti quando valuta richieste di liberazione anticipata.
Massime di principio
- In caso di reato associativo con contestazione aperta, la data di cessazione della partecipazione si presume essere la pronuncia della sentenza di primo grado; ogni retrodatazione richiede elementi concreti e specifici.
- Lo stato di detenzione non determina automaticamente la cessazione del legame con l'associazione mafiosa; il giudice deve valutare informazioni investigative e condotte intramurarie.
- Il giudice di sorveglianza deve motivare in modo puntuale e analitico le ragioni per le quali ritiene che la partecipazione sia terminata in una data anteriore a quella risultante in sede di merito.
- La mancanza di manifestazioni di dissociazione e la presenza di condotte disciplinari o reati commessi in carcere ostano al riconoscimento di benefici come la liberazione anticipata.
- Le informazioni privilegiate (note DDA, segnalazioni di Polizia) vanno valutate e contestualizzate specificamente; non sono sufficienti riferimenti generici e stereotipati.
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