Ordinanza n. 2127/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di riconoscimento della parità scolastica all’istituto frequentato dagli studenti
Esito
Favorevole al ricorrente (studenti)
Prevale il privato
La controversia
Gli studenti hanno impugnato in appello la sentenza con cui il TAR Campania aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto per ottenere l’annullamento del decreto dell’Ufficio scolastico regionale recante diniego del riconoscimento della parità scolastica per l’anno 2025/2026 all’istituto da essi frequentato. Il TAR aveva ritenuto insussistente la legittimazione ad agire degli studenti nel giudizio avente a oggetto il provvedimento di diniego della parità scolastica. In appello è stata proposta anche domanda cautelare incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza. L’Amministrazione ha reiterato nel giudizio cautelare l’eccezione di difetto di legittimazione, il cui esame è stato riservato alla fase di merito. Gli appellanti hanno evidenziato la situazione concreta derivante dall’incertezza sul completamento dell’anno scolastico e sull’accesso all’esame di maturità: non potevano sostenere le prove INVALSI e l’esame di Stato in quanto mancava l’accertamento della parità dell’istituto, né potevano presentare tempestivamente domanda per sostenere l’esame da privatisti; risultava inoltre inibita la possibilità di trasferirsi tempestivamente presso altri istituti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza anticipare la decisione sulla legittimazione degli studenti, espressamente riservata al merito. Quanto al fumus, ha rilevato che il riconoscimento della parità scolastica presuppone il formale rilascio dell’autorizzazione ministeriale e che il giudice non può concedere in sede cautelare il bene finale spettante all’istituto. Tuttavia, l’accertamento della spettanza della parità era ancora pendente dinanzi al TAR, sicché gli studenti si trovavano nell’impossibilità immediata di sapere come concludere l’anno scolastico e sostenere l’esame di maturità. Quanto al periculum, il Collegio ha ritenuto necessario evitare che gli studenti fossero costretti a ripetere l’anno senza poter conseguire il diploma, anche considerando l’impossibilità di trasferirsi tempestivamente in altri istituti. Nel bilanciamento degli interessi, l’Amministrazione è stata quindi ordinata ad ammettere gli studenti appellanti a sostenere l’esame finale da privatisti. Il Ministero, per il tramite dell’Ufficio scolastico regionale, deve indicare le modalità di presentazione delle domande, individuare sedi scolastiche preferibilmente prossime alla residenza degli studenti, predisporre un calendario di sessioni tempestivamente comunicato all’istituto di provenienza e organizzare le prove in modo da rispettare i tempi della disciplina ministeriale. L’esame da privatista è stato ritenuto autonomo rispetto al contenzioso sulla spettanza della parità scolastica e non idoneo a incidere su di esso. Le spese della fase cautelare sono state compensate e il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 24 novembre 2026.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
Richiamato con riferimento al giudizio di annullamento instaurato contro il diniego di riconoscimento della parità scolastica e alla questione, riservata al merito, della legittimazione ad agire degli studenti.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice non può attribuire direttamente il bene della vita che presuppone un formale provvedimento autorizzatorio dell’amministrazione, quando tale bene costituisce proprio l’oggetto sostanziale del giudizio di merito.
- Quando l’incertezza sull’esito di un procedimento amministrativo relativo alla parità scolastica impedisce agli studenti di sostenere le prove necessarie al completamento del percorso e li espone al concreto rischio di ripetere l’anno, il periculum in mora può giustificare una misura cautelare organizzativa alternativa, quale l’ammissione all’esame finale da privatisti.
- L’ammissione cautelare agli esami da privatista, disposta per salvaguardare la continuità scolastica degli studenti, può essere strutturata in modo da non anticipare né pregiudicare la decisione sul distinto contenzioso relativo alla spettanza della parità scolastica all’istituto.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico dell’amministrazione scolastica comprende la garanzia della continuità degli studi e la possibilità che il percorso scolastico già svolto sia portato a compimento, purché la misura non incida sul merito del rapporto amministrativo controverso.
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