Cassazione Civile, Ordinanza n. 33649/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava la restituzione di una credenza in noce di fine Ottocento, asseritamente di proprietà della ricorrente perché appartenuta alla nonna. Il mobile era stato collocato in un fondaco durante lavori di ristrutturazione e, in seguito, concesso in uso agli sposi che vi abitavano. Dopo la separazione dei coniugi, la proprietaria ne chiedeva la restituzione alla resistente, che lo deteneva nell’abitazione coniugale. In primo grado la domanda era stata rigettata. In appello, la Corte territoriale ha riformato la decisione, ordinando la restituzione del bene alla proprietaria e, al contempo, ha accolto la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute per il restauro del mobile, nonostante tale domanda non risultasse specificamente riproposta in appello. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello accolto una domanda riconvenzionale non riproposta; 2) l’omesso esame di un fatto decisivo e di documenti relativi all’ammontare effettivo della spesa di restauro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la domanda riconvenzionale formulata in primo grado ma non specificamente riproposta in appello non poteva essere esaminata né accolta, poiché il generico richiamo alle difese di primo grado non è sufficiente a superare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio nei limiti del motivo accolto; sono state compensate le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stata dedotta la violazione di norme processuali per l’accoglimento in appello di una domanda riconvenzionale non riproposta
la parte vittoriosa in primo grado deve riproporre in modo specifico le domande o eccezioni non accolte o assorbite, altrimenti opera la presunzione di rinuncia
il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente riproposte dalle parti
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
motivo dedotto per omesso esame di un fatto decisivo e di documenti, assorbito dall’accoglimento del primo motivo
indica la modalità di trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- La parte pienamente vittoriosa in primo grado, se il soccombente propone appello, non ha l’onere di proporre appello incidentale per preservare domande o eccezioni respinte o assorbite, ma deve riproporle in modo espresso e specifico nel giudizio di appello o in cassazione.
- Un generico richiamo alle difese di primo grado o alle eccezioni già formulate non è sufficiente a integrare una riproposizione idonea ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; è necessaria una manifestazione di volontà chiara, precisa e inequivoca.
- In mancanza di specifica riproposizione, opera la presunzione di rinuncia alla domanda o eccezione non coltivata, con conseguente impossibilità per il giudice di secondo grado di pronunciarsi su di essa.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della decisione impugnata nei limiti accolti, i motivi ulteriori relativi a questioni assorbite restano privi di esame.
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