Cassazione Penale, Sentenza n. 9263/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per concorso in tentata estorsione aggravata da agevolazione mafiosa. Le censure principali riguardano: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà nell'apprezzamento del riconoscimento fotografico e dell'attendibilità della persona offesa, nonché la mancata considerazione degli argomenti difensivi sollevati nel precedente riesame; 2) assenza di adeguata motivazione circa la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva, valutata su presunzioni relative e senza considerare il comportamento tenuto dal ricorrente dopo la scarcerazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli (competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.). Ha rilevato che il Tribunale di merito, nel giudizio di rinvio, ha applicato il principio di diritto indicato nella precedente sentenza di annullamento senza riesaminare e risolvere preventivamente le obiezioni difensive che costituivano presupposto fattuale necessario. Per tale ragione la motivazione è risultata carente e formalmente contraddittoria; la seconda censura (sul pericolo di recidiva) è stata assorbita.
Norme richiamate
competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.
Indica il criterio di competenza per il giudice a cui rinviare la causa dopo l'annullamento; qui utilizzato per designare il Tribunale chiamato al nuovo esame
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Indica gli adempimenti procedurali di cancelleria conseguenti alla pronuncia di annullamento e rinvio (notifiche e formalità previste dalle disposizioni applicabili)
principio giurisprudenziale sulla partecipazione nel reato di estorsione
«ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa"
La Corte ha richiamato questo principio ma ha osservato che la sua applicazione richiede una ricostruzione fattuale consolidata: non può essere semplicemente applicato se il giudice di merito non ha previamente valutato e superato le obiezioni difensive rilevanti sull'identificazione e sull'attendibilità della vittima
principio della adeguata motivazione (giurisprudenziale/coprescrittivo)
La decisione sottolinea l'obbligo del giudice di affrontare e motivare specificamente le censure difensive rilevanti; la mancata trattazione di rilievi essenziali integra vizio di motivazione e giustifica l'annullamento con rinvio
Massime di principio
- Il giudice di merito non può applicare un principio di diritto enunciato in una precedente sentenza di legittimità senza prima verificare e chiarire la situazione fattuale: le premesse fattuali devono essere esaminate e consolidate rispetto alle obiezioni difensive.
- Il riconoscimento fotografico e la testimonianza della persona offesa richiedono una valutazione motivata e coerente: eventuali dubbi sollevati dalla difesa devono essere affrontati puntualmente, altrimenti la motivazione risulta viziata.
- Per configurare concorso nel reato di estorsione può essere sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale e idonea a dare stimolo o sicurezza all'autore; tuttavia occorre collegare fattualmente questa presenza al ruolo effettivo avuto nell'evento criminoso.
- La misura cautelare richiede motivazione specifica sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva: presunzioni generiche o relative non sono sufficienti senza elementi concreti e valutazione del comportamento successivo dell'indagato.
- Un vizio di motivazione che derivi dall'omissione di esame di questioni difensive rilevanti legittima l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe la difesa deve sollevare e documentare tutte le criticità dell'identificazione e della attendibilità delle dichiarazioni della vittima; il giudice deve rispondere esplicitamente a tali rilievi per fondare la custodia cautelare.
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