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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11192/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dell'8/10/2024 con cui il giudice dell'esecuzione ha confermato la confisca e la distruzione di quanto ancora in sequestro, in relazione al reato previsto dall'art. 256, primo comma, lett. b) e secondo comma, d.lgs. n. 152/2006. Il ricorrente ha dedotto che il provvedimento era intervenuto nonostante la precedente revoca del sequestro preventivo e la definizione del giudizio con sentenza di non luogo a procedere ex art. 649, secondo comma, c.p.p.; ha censurato inoltre che l'ordinanza sarebbe stata adottata in assenza di valido impulso procedimentale, poiché l'incidente di esecuzione era stato avviato a seguito di una segnalazione dei Carabinieri di Sannazzaro dè Burgondi (soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 666 c.p.p.), e che la motivazione era manifestamente illogica quando si limitava a definire "paradossale" la restituzione senza adeguata argomentazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il procedimento di esecuzione richiede impulso del Pubblico Ministero, dell'interessato o del difensore ai sensi dell'art. 666, primo comma, c.p.p.; la segnalazione dei Carabinieri non costituisce impulso valido in quanto i Carabinieri non rientrano tra i soggetti legittimati e non sono "interessati" nella accezione giurisprudenziale. Perciò l'ordinanza impugnata è viziata da nullità insanabile ex art. 178, primo comma, lett. b), c.p.p., ed è stata annullata senza rinvio. La Corte non ha disposto la restituzione degli oggetti in sequestro, rilevando l'assenza di una richiesta in tal senso da parte del ricorrente, che tuttavia può rivolgersi al giudice dell'esecuzione se ne ricorrono i presupposti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 256

    Norma sostanziale del reato (gestione illecita di rifiuti) cui si riferivano gli oggetti sottoposti a sequestro; la confisca e distruzione erano disposte in relazione a tale fattispecie.

  • cod. proc. pen., art. 666, primo comma

    "il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore"

    Interpretazione della Corte: il procedimento di esecuzione può essere instaurato solo su impulso dei soggetti espressamente indicati (PM, interessato, difensore); iniziative di soggetti esterni come le forze di polizia non costituiscono impulso valido.

  • cod. proc. pen., art. 178, primo comma, lett. b)

    La Corte ha ritenuto che la mancata instaurazione del procedimento di esecuzione a seguito di richiesta valida determina la nullità insanabile del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione.

  • cod. proc. pen., art. 649, secondo comma

    Richiamata per descrivere la precedente definizione del giudizio (sentenza di non luogo a procedere) che il ricorrente aveva invocato come elemento dimostrativo dell'inesistenza di presupposti per ulteriori provvedimenti esecutivi.

  • cod. proc. pen., art. 323

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che una misura cautelare revocata è priva di effetti; la Corte ha però deciso sul profilo procedurale della legittimazione all'impulso, ritenendolo dirimente.

  • cod. proc. pen., art. 606, primo comma (lette b), c), e) - motivi di cassazione

    Norme di riferimento per i motivi di ricorso: nullità per violazione di legge (lett. b e c) e vizio di motivazione (lett. e). La Corte ha accolto il motivo basato sulla nullità procedurale.

Massime di principio

  • Il procedimento di esecuzione richiede un impulso valido: solo il Pubblico Ministero, l'interessato o il difensore possono legittimamente darvi inizio; segnalazioni o istanze da parte delle forze di polizia non sostituiscono tale impulso.
  • Un provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato in assenza di richiesta valida è affetto da nullità insanabile ex art. 178 c.p.p. e può essere annullato in cassazione.
  • La qualifica di "interessato" è ampia: può essere qualsiasi soggetto titolare di una situazione giuridica suscettibile di essere avvantaggiata o pregiudicata dal consolidamento o dalla rimozione del deliberato; le forze di polizia ordinarie non rientrano in tale nozione salvo che non rivestano anche la qualità di PM o difensore.
  • Se si contesta la legittimazione dell'impulso all'incidente di esecuzione è opportuno sollevare subito la questione procedurale (nullità) perché costituisce motivo decisivo e può condurre all'annullamento del provvedimento impugnato.
  • L'annullamento per nullità procedurale non comporta automaticamente la restituzione degli oggetti: la restituzione è subordinata a specifica richiesta e alla verifica dei presupposti sostanziali da parte del giudice dell'esecuzione.
  • In situazioni analoghe, il difensore dell'interessato dovrebbe tempestivamente chiedere l'instaurazione dell'incidente di esecuzione o opporsi quando l'atto è stato avviato da soggetti non legittimati, documentando la mancanza di impulso valido.
  • La Corte può decidere sul vizio procedurale senza entrare nel merito delle questioni sostanziali già definite con sentenza passata in giudicato; dunque spesso il profilo procedurale prevale su quello di merito.

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