Sentenza del 13/04/2015 n. 1446 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RICORSO - RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO - Sentenza - Riduzione dell'accertato - Appello - Eccezione di ultrapetizione - Infondata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava la sentenza della CTP di Milano che, pur accogliendo parzialmente il ricorso, aveva rideterminato in misura inferiore i maggiori ricavi accertati dall'Ufficio, portandoli da 23.373,58 euro a 12.200,00 euro. L'appellante deduceva ultrapetizione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto annullare integralmente l'avviso di accertamento, poiché egli aveva contestato l'an della pretesa e i vizi motivazionali dell'atto, non chiesto una riduzione del reddito. Contestava inoltre il mancato contraddittorio preventivo, la metodologia analitico-induttiva e la valutazione delle proprie condizioni economiche e operative.
La decisione
La Commissione tributaria ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondata l'eccezione di ultrapetizione, affermando che, quando le doglianze del contribuente sono parzialmente fondate e l'accertamento è legittimo nel metodo ma eccessivo nella quantificazione, il giudice può rideterminare il reddito o i ricavi in misura inferiore, senza dover annullare integralmente l'atto. L'annullamento totale è necessario soprattutto in presenza di vizi formali dell'accertamento o degli atti presupposti, non ravvisati nel caso concreto. È stata inoltre ritenuta non necessaria la previa instaurazione del contraddittorio, trattandosi di accertamento analitico-induttivo e non fondato direttamente sugli studi di settore. Gli elementi di antieconomicità, le incongruenze tra costi e ricavi e le difformità tra prezzi dichiarati e ricevute fiscali sono stati considerati gravi, precisi e concordanti. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000,00 euro.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
La rideterminazione in diminuzione dell'imponibile non costituisce ultrapetizione quando il contribuente ha chiesto l'annullamento dell'atto e le sue contestazioni risultano parzialmente fondate: il giudice resta entro l'oggetto della controversia e corregge la quantificazione della pretesa.
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973
Rettifica dei ricavi anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove emergano elementi presuntivi semplici
L'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento analitico-induttivo quando rileva incongruenze gravi, precise e concordanti tra costi, ricavi, prezzi dichiarati e documentazione fiscale, anche se la contabilità è formalmente regolare.
Richiamato dal contribuente per chiedere la distrazione delle spese in favore dei difensori, ma non applicato in senso favorevole poiché l'appello è stato rigettato.
Cassazione civile n. 13305/2011
Il precedente è richiamato per confermare che l'Ufficio può utilizzare, nell'accertamento analitico-induttivo, i dati forniti dallo stesso contribuente e fondare la rettifica su presunzioni semplici derivanti da rilevanti incongruenze economiche.
Massime di principio
- Se il contribuente impugna l'an e il quantum della pretesa chiedendo l'annullamento dell'atto, il giudice può, qualora riconosca solo parzialmente fondate le contestazioni, rideterminare direttamente il reddito o i ricavi invece di annullare integralmente l'accertamento.
- L'annullamento totale dell'atto impositivo è normalmente riservato ai casi di vizi formali o procedurali invalidanti; quando il metodo dell'accertamento è legittimo ma la quantificazione è eccessiva, è possibile una riduzione giudiziale della pretesa.
- Incongruenze significative tra costi e ricavi, redditività dichiarata, prezzi praticati e ricevute fiscali possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a giustificare un accertamento analitico-induttivo.
- Il previo contraddittorio non è necessariamente richiesto per ogni accertamento analitico-induttivo, soprattutto quando l'atto non si fonda direttamente sugli studi di settore ma li richiama solo come elemento integrativo.
- Le eccezioni e le contestazioni non sollevate in primo grado possono essere dichiarate inammissibili in appello; è quindi essenziale dedurre tempestivamente tutti i vizi dell'atto e del procedimento.
- Per contestare efficacemente la quantificazione dei ricavi presunti, il contribuente deve fornire elementi concreti sulla propria realtà operativa, come ore effettivamente lavorate, assenze, produttività, prezzi applicati e condizioni economiche dell'attività.
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