Cassazione Civile, Ordinanza n. 11617/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario e, dopo il decesso dell'altra originaria attrice, il suo erede avevano convenuto in giudizio la Regione per ottenere l'accertamento dell'usucapione di alcuni fabbricati siti in Bisenti. Gli immobili erano stati oggetto di una procedura espropriativa avviata per la realizzazione di un'opera pubblica; nel 1984 era stata stipulata una cessione volontaria in favore della Regione, con corresponsione del prezzo. Gli attori sostenevano però che i lavori non erano mai stati eseguiti, che non vi era stata immissione in possesso dell'espropriante e che essi avevano conservato il possesso dei beni, così da poter usucapire. In secondo grado la Corte d'appello aveva ritenuto che la cessione volontaria, equiparata a una vendita, avesse trasferito anche il possesso alla Regione, lasciando gli originari proprietari meri detentori, in assenza di interversione del possesso. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1140, 1941 e 1376 c.c. e del d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che la cessione volontaria in luogo di esproprio produce effetti sostanzialmente analoghi al decreto di esproprio solo con l'immissione in possesso del beneficiario, e che, mancando tale immissione, il precedente proprietario può maturare usucapione; 2) violazione degli artt. 952 e 1362 ss. c.c., assumendo che l'atto di cessione avesse trasferito solo i fabbricati e non anche il suolo, in quanto il prezzo era stato riferito soltanto ai manufatti e si sarebbe dunque configurato un diritto di superficie o una cessione limitata ai soli edifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 651/2023, ritenendo che anche nella cessione volontaria in funzione espropriativa l'effetto traslativo pieno e l'esclusione dell'usucapibilità presuppongono l'immissione in possesso del beneficiario nei modi e nei termini indicati dall'atto; in mancanza, il precedente proprietario conserva la possibilità di far valere il proprio possesso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la persistenza del possesso e la possibilità di usucapire in assenza di immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio.
Richiamato per contestare la tesi secondo cui la cessione volontaria avrebbe automaticamente trasferito anche il possesso; il trasferimento del diritto reale non esaurisce il tema del possesso.
Citato nel primo motivo, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della norma.
Richiamato come disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità; la Corte applica i principi delle Sezioni Unite sulla cessione volontaria in funzione espropriativa e sull'esigenza dell'immissione in possesso del beneficiario per l'effetto pieno dell'atto.
art. 45 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La cessione volontaria produce gli stessi effetti del decreto di esproprio; tali effetti, secondo la Corte, presuppongono l'immissione in possesso del beneficiario secondo le modalità e i termini pattuiti.
Richiamato dal ricorrente per affermare la maturazione dell'usucapione per il decorso del termine ventennale, ove il possesso sia rimasto in capo al precedente proprietario.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere che l'atto avrebbe trasferito solo i fabbricati e non il suolo, in chiave di configurazione di un diritto di superficie o comunque di una cessione parziale.
Richiamati per la interpretazione dell'atto di cessione, contestando la lettura offerta dai giudici di merito sulla sua portata traslativa complessiva.
Massime di principio
- Nella cessione volontaria stipulata in funzione di espropriazione, l'effetto sostitutivo del decreto di esproprio non esaurisce di per sé anche la questione possessoria: per escludere l'usucapione occorre che il beneficiario sia immesso nel possesso del bene nei modi e nei termini previsti.
- Se il decreto di esproprio o l'atto di cessione non è eseguito con l'immissione in possesso del beneficiario, il precedente proprietario non perde automaticamente la disponibilità giuridica del bene in senso utile a escludere ogni sua tutela possessoria o la maturazione dell'usucapione, secondo il regime applicabile.
- L'atto di cessione volontaria in funzione espropriativa è negozio di diritto pubblico sostitutivo del decreto di esproprio e va interpretato alla luce della sua funzione e delle clausole che ne definiscono oggetto ed effetti, ma la qualificazione del bene ceduto e dei relativi accessori può restare assorbita se il giudice di rinvio deve prima verificare la corretta sequenza traslativa-possessoria.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto perché idoneo a rimettere in discussione l'intera ricostruzione della fattispecie, i motivi ulteriori che dipendono logicamente dal primo possono essere dichiarati assorbiti.
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