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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28261/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto contro la sentenza di condanna del Tribunale (2/7/2018). Deduce violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 548 e 420-bis/ter c.p.p., sostenendo che, pur essendo detenuto e presente nelle fasi del dibattimento, si era fatto ritradurre in carcere prima della lettura del dispositivo confidando di ricevere la comunicazione formale della sentenza; perciò il deposito della motivazione dovrebbe essere equiparato alla notifica di cui all'art. 548 n.2 e il termine per proporre l'impugnazione non sarebbe spirato, essendo il ricorrente nei termini al momento di proporre l'appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 544, comma 3, c.p.p. da parte della Corte d'Appello e il calcolo del termine per proporre l'impugnazione, ormai scaduto al momento del deposito dell'atto di appello. Le eccezioni difensive relative alla procedura in assenza e alla mancata notifica non sono state ritenute rilevanti, atteso che l'imputato era presente al dibattimento (seppure, secondo la sua versione, si fosse allontanato prima della lettura del dispositivo) e la motivazione era stata depositata entro il termine riservato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Decisione del 23/02/2022.

Norme richiamate

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    Regola il deposito della motivazione nelle sentenze con motivazione riservata; la Corte ha ritenuto che il termine legale per proporre impugnazione debba essere calcolato tenendo conto del deposito della motivazione nei termini riservati dal giudice.

  • art. 548 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla notifica della sentenza quando la motivazione è depositata fuori termine; la Corte ha ritenuto non applicabile l'eccezione nella fattispecie perché l'imputato era presente e la motivazione era stata depositata entro il termine riservato.

  • art. 420-bis e art. 420-ter c.p.p.

    Richiamati in combinato con l'art. 548 dalla difesa per sostenere particolari effetti della notifica o della comunicazione nei confronti del detenuto; dalla decisione emerge che tali richiami non hanno mutato il corretto calcolo dei termini quando la motivazione è depositata nei termini e l'imputato è stato presente al dibattimento.

  • art. 606, lett. c), c.p.p.

    Invocato come motivo di ricorso per cassazione (violazione di norme sul calcolo dei termini e sulla notifica); la Corte di legittimità ha ritenuto il motivo infondato e la questione già correttamente risolta dalla Corte d'Appello.

Massime di principio

  • Quando la sentenza è pronunciata con motivazione riservata ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., il deposito della motivazione entro il termine riservato rende operativi i termini per proporre impugnazione secondo i criteri ordinari; se la motivazione è depositata nei termini, l'appello deve essere proposto entro il termine previsto (qui considerato di 45 giorni) decorrente dal deposito.
  • La presenza dell'imputato nel dibattimento (anche se si allontana prima della lettura del dispositivo) può escludere l'applicabilità delle regole speciali di notifica previste per il procedimento in assenza; dunque non sempre la mancata ricezione di una comunicazione formale sospende o riapre i termini d'impugnazione.
  • La mera circostanza di trovarsi detenuti non garantisce automaticamente una proroga o un diverso decorso dei termini processuali: rileva lo stato di presenza/assenza nel procedimento e il rispetto dei termini di deposito della motivazione.
  • Richiami normativi a disposizioni sulla notifica (es. art. 548) o su particolari forme di comunicazione devono essere valutati alla luce della concreta situazione processuale (se la motivazione è stata depositata nei termini e l'imputato era presente, tali richiami difficilmente modificano il calcolo dei termini).
  • Per evitare rischi di inammissibilità per tardività, è consigliabile che il difensore proponga impugnazione tempestivamente e non faccia affidamento esclusivo su presunte comunicazioni formali future quando l'imputato è stato presente al dibattimento.

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