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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35762/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 29 aprile 2026 adottata dopo un precedente annullamento con rinvio, aveva riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 15 ottobre 2020 e quelli oggetto della sentenza della Corte di appello per i minorenni di Catanzaro del 28 giugno 1999, applicando per ciascuno dei due omicidi della prima sentenza un aumento di un anno. Il Pubblico ministero ha proposto due motivi: ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 81 c.p., perché il giudice avrebbe dovuto scorporare i reati già unificati nelle distinte condanne, individuare il reato più grave e applicare autonomi aumenti per tutti i reati satellite, anziché limitarsi a sottrarre due anni dal precedente cumulo materiale; ha inoltre denunciato l'assenza di motivazione sulla determinazione dell'aumento di un anno per ciascun omicidio.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non aveva effettuato lo scorporo degli aumenti relativi ai reati satellite già riuniti in continuazione e non aveva quindi proceduto al nuovo calcolo secondo il criterio del reato più grave e degli aumenti autonomi per ciascun illecito satellite. Ha inoltre constatato che l'aumento di un anno per ciascun omicidio non era stato motivato quanto a proporzione, limiti legali e ragioni della sua esiguità rispetto alla pena complessiva di dieci anni prevista per i due omicidi nel titolo posto in continuazione; il richiamo alla collaborazione e al rito abbreviato non era sufficiente, poiché tali elementi erano già stati considerati in quel titolo. L'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo

    Nel rideterminare in sede esecutiva la pena per reati continuati oggetto di più condanne, occorre scorporare le unificazioni operate nei singoli titoli, individuare il reato più grave e calcolare autonomamente gli aumenti per ciascun reato satellite, inclusi quelli già unificati con il reato assunto come base del nuovo computo.

  • art. 78 c.p.

    Né, peraltro, il giudice dell’esecuzione ha giustificato e argomentato circa la necessità di limitare a quello operato l’aumento di pena per l’esigenza – invero richiamata anche dalla sentenza di annullamento con rinvio della Prima Sezione penale di questa Corte – di rispettare il disposto dell’art. 78 cod. pen.

    Quando l'entità dell'aumento per i reati satellite è giustificata con la necessità di rispettare il limite previsto dall'art. 78 c.p., il giudice deve motivare specificamente tale esigenza e il conseguente contenimento dell'aumento.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena per reati continuati risultanti da distinte condanne, deve scorporare le unificazioni già operate nei singoli titoli, individuare il reato più grave e applicare aumenti autonomi per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato assunto a base del nuovo calcolo.
  • La pena complessiva per il reato continuato richiede la determinazione della pena base e la quantificazione distinta dell'aumento per ciascun reato satellite, con motivazione idonea a consentire il controllo sulla proporzione tra le pene, sul rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e sull'assenza di un surrettizio cumulo materiale.
  • L'obbligo di motivazione sulla misura degli aumenti per i reati satellite sussiste anche quando gli aumenti sono particolarmente esigui rispetto alla pena base; la motivazione deve chiarire le ragioni della misura prescelta e, se rilevante, la necessità di rispettare il limite previsto dall'art. 78 c.p.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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