Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40136/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva qualificato la condotta come truffa. In ricorso deduceva erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 640 e 641 c.p. e vizio di motivazione, chiedendo la riqualificazione del fatto in insolvenza fraudolenta. La Corte di cassazione rileva che il motivo riproduce sostanzialmente le censure già prospettate in appello e già disattese con motivazione puntuale, richiamando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito: presentazione presso la persona offesa insieme a una donna e a un bambino, consegna di un assegno solo apparentemente idoneo al pagamento dell'olio acquistato, successiva interruzione di ogni contatto con il venditore quando emergeva la non validità del titolo per firma di traenza non conforme allo specimen. Era stata inoltre depositata una memoria difensiva con eccezione di remissione di querela nei confronti di altra persona, con preteso effetto estensivo anche al ricorrente, ma la Corte la ritiene tardiva.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La memoria difensiva che invocava l'intervenuta remissione di querela è ritenuta tardiva, mentre il motivo di ricorso è reputato indeducibile perché meramente reiterativo di questioni già esaminate e confutate in appello; resta quindi ferma la qualificazione del fatto in termini di truffa operata dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il fatto dovesse essere qualificato come truffa; la Corte conferma la qualificazione del fatto in termini di truffa già operata in appello

  • art. 641 c.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di riqualificazione in insolvenza fraudolenta; il motivo è dichiarato inammissibile

  • Cassa delle ammende

    sanzione pecuniaria applicata al ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa riproposizione delle doglianze già dedotte in appello e specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • La qualificazione del fatto come truffa può fondarsi sulla valutazione complessiva della condotta, anche quando essa si realizzi mediante l'impiego di un mezzo di pagamento solo apparentemente valido e la successiva cessazione dei contatti con la persona offesa dopo la scoperta dell'invalidità del titolo.
  • L'eccezione fondata su remissione di querela deve essere tempestivamente dedotta; se proposta tardivamente non può incidere sull'esito del giudizio di legittimità.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie incriminatrice non è scrutinabile quando il ricorso non offra specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata e si limiti a reiterare le tesi già respinte nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.