Sentenza n. 16440/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento reso dalla Prefettura - Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 23 gennaio 2026 e notificato in pari data, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, adottato il 23 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato sul parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui il datore di lavoro indicato nella domanda non disponeva di reddito sufficiente, e sulla mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa. Ha dedotto, in fatto, che il rapporto con il datore iniziale si era interrotto per difficoltà finanziarie della società e che già alla fine del 2024 era stato assunto da un nuovo datore, con comunicazione all’INPS nel gennaio 2025; il nuovo datore possedeva i requisiti reddituali richiesti. In giudizio ha prodotto documentazione del rapporto di lavoro (assunzione, CU e buste paga), la richiesta di idoneità alloggiativa e, successivamente, la certificazione comunale di idoneità dell’alloggio del 13 agosto 2026. La Prefettura ha chiesto il rinvio dell’udienza, motivandolo con lo stato di agitazione del personale in somministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio della Prefettura: lo sciopero era stato proclamato a ridosso dell’udienza, mentre l’ordinanza cautelare che aveva disposto il riesame risaliva al 22 maggio 2026. Nel merito ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati, alla luce della documentazione prodotta, i requisiti la cui carenza aveva determinato il diniego: la sussistenza di un nuovo rapporto di lavoro con datore in possesso dei requisiti reddituali e l’idoneità dell’alloggio. Ha quindi annullato il provvedimento impugnato. Ha condannato il Ministero resistente alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
l’articolo 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998 prevede che "Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4"
La conversione del permesso stagionale è consentita al lavoratore che abbia svolto almeno tre mesi di attività regolare e al quale sia offerto un contratto subordinato, nei limiti delle quote previste; nel caso concreto, il giudice ha valutato la documentazione sulla complessiva situazione lavorativa, compresa quella sopravvenuta alla domanda.
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. 2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
La disponibilità di un alloggio conforme ai parametri previsti costituisce requisito rilevante per il contratto di soggiorno. Nel caso deciso, il TAR ha ritenuto superata la carenza contestata dopo la produzione della certificazione comunale di idoneità alloggiativa.
Massime di principio
- Nel decidere una domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, l’amministrazione e il giudice devono considerare la complessiva situazione lavorativa documentata, anche se formatasi o mutata successivamente alla presentazione dell’istanza, quando rilevante per verificare i requisiti della conversione.
- Il diniego di conversione fondato sulla carenza dei requisiti reddituali del datore di lavoro e sull’assenza della certificazione di idoneità alloggiativa deve essere annullato quando la documentazione dimostri che il lavoratore è stato assunto da un nuovo datore in possesso dei requisiti reddituali e che l’alloggio è idoneo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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