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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29269/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La parte esecutata ha impugnato direttamente in Cassazione diversi provvedimenti resi nel procedimento di espropriazione immobiliare pendente davanti al Tribunale di Avellino. Il ricorso è stato proposto personalmente, senza ministero di avvocato, da soggetto che la Corte rileva non essere abilitato alla difesa personale ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Inoltre dagli atti non risultava neppure una rituale notificazione del ricorso alle controparti. La Corte evidenzia anche che gli atti del processo esecutivo non sono immediatamente ricorribili per cassazione, dovendo essere invece eventualmente opposti ex art. 617 c.p.c. se emessi dal giudice dell'esecuzione, oppure reclamati al giudice dell'esecuzione se provenienti da un ausiliario. Viene infine esclusa la possibilità di ottenere con istanza alla Corte di cassazione l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso radicalmente e insanabilmente inammissibile perché proposto personalmente da soggetto non legittimato alla difesa senza avvocato, privo di rituale notificazione alle controparti e comunque diretto contro atti del processo esecutivo non immediatamente ricorribili per cassazione. Non vengono liquidate spese per la mancata attività difensiva delle controparti. La Corte applica però l'art. 96, comma 4, c.p.c. e condanna il ricorrente al pagamento di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    La difesa personale è consentita solo ai soggetti che vi siano abilitati; chi non rientra in tale previsione non può proporre personalmente il ricorso per cassazione.

  • art. 617 c.p.c.

    Gli atti del processo esecutivo non sono immediatamente impugnabili in cassazione; se provenienti dal giudice dell'esecuzione devono essere opposti con l'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il tenore della norma consente l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. anche in assenza di attività difensiva delle controparti.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ritiene applicabile la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende, quale misura sanzionatoria a tutela dell'interesse pubblico.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel contesto del procedimento camerale e della possibilità di irrogare la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente da soggetto non abilitato alla difesa personale è radicalmente inammissibile, senza possibilità di sanatoria.
  • Gli atti del processo esecutivo non sono, di regola, immediatamente ricorribili per cassazione: vanno esperite le forme di opposizione o reclamo previste dal codice di rito.
  • La mancanza di rituale notificazione del ricorso alle controparti costituisce ulteriore causa di inammissibilità.
  • L'assenza di difese delle controparti non impedisce la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., quando ricorrano i presupposti per la sanzione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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