Cassazione Penale, Sentenza n. 44248/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta gravità indiziaria dell'imputazione di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990). Contestavano che le emergenze probatorie, al più, potevano sostenere il concorso nella detenzione di 8,414 kg di eroina (reato ex art. 73 e art. 80 d.P.R. 309/1990) e non un'associazione stabile: in particolare sottolineavano la limitata e circoscritta partecipazione dell'Isibor (trasporto/ricollocazione del carico) e l'assenza di elementi che dimostrassero un accordo programmatico e una struttura organizzativa durevole.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i rilievi sulla carenza motivazionale del Tribunale in ordine alla configurabilità dell'associazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale competente perché, valutati i rilievi e i principi di diritto richiamati, riesamini la sussistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 alla luce della necessità di distinguere con rigore tra associazione e mero concorso nella detenzione di stupefacenti. In sintesi: ordine di annullamento con rinvio per nuova decisione; la conferma della misura cautelare non è stata ritenuta adeguatamente motivata rispetto all'imputazione associativa.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Riferita al reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, contestata per il rinvenimento di 8,414 kg di eroina; valutata come fatto pacificamente riconducibile almeno ai due ricorrenti.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
Richiamata quale aggravante collegata alla condotta di detenzione e traffico dello stupefacente.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
La Corte precisa che per la configurabilità dell'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico è necessario, oltre all'accordo criminoso e alla permanenza del vincolo tra i partecipanti, dimostrare l'esistenza di una organizzazione con connotazioni strutturali (uomini e mezzi) adeguata al perseguimento del programma criminoso. In assenza di tale dimostrazione, specialmente con una compagine molto ristretta e un unico episodio delittuoso, la qualificazione come associazione non può essere data per scontata e richiede motivazione stringente.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008)
Richiamata per il principio che l'elemento distintivo dell'art. 74 è l'esistenza di una organizzazione, anche rudimentale, con connotazioni strutturali e funzionali al programma criminoso, oltre alla volontà di una disponibilità duratura degli associati.
Massime di principio
- Per qualificare un gruppo come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario provare, oltre all'accordo criminoso, l'esistenza di una struttura organizzativa (uomini, mezzi, ruoli) idonea a realizzare un programma criminale durevole; la mera gestione di un deposito o la ripartizione di compiti non sono di per sé sufficienti.
- Quando la compagine è molto ristretta e l'attività indagata riguarda un unico evento delittuoso, il giudice deve adottare una motivazione particolarmente stringente per distinguere l'associazione dal concorso nel reato: prove di durata, ripetizione di cessioni, ruoli stabili e attività continuativa rafforzano la tesi associativa.
- La partecipazione occasionale o temporalmente limitata (es. trasporto o ricollocazione del carico per pochi giorni) è compatibile con il mero concorso e non necessariamente con l'associazione; occorrono elementi che dimostrino la compartecipazione alla gestione e al programma comune nel tempo.
- Conversazioni intercettate che esprimono aspettative o auspici di future collaborazioni, senza manifestazioni di un accordo programmatico congiunto e stabile, hanno scarso valore probatorio per dimostrare l'associazione e devono essere valutate con cautela.
- In difesa, vale la strategia di evidenziare la limitatezza temporale e materiale del contributo del terzo e l'assenza di mezzi/strutture organizzative; per l'accusa, invece, è importante raccogliere elementi probatori sulla reiterazione dell'attività, ruoli definiti, risorse dedicate e comunicazioni che dimostrino l'accordo programmatico duraturo.
- Sul piano processuale, l'assenza di una motivazione logica e sufficientemente articolata può determinare l'annullamento del provvedimento cautelare e il rinvio per nuovo esame: il requisito della motivazione è stringente quando la qualificazione giuridica dipende da valutazioni indiziarie sottili.
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