Cassazione Penale, Ordinanza n. 04696/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze riguardassero soltanto la motivazione sulla pena e non una pena illegale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di merito deducendo censure attinenti alla motivazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che il ricorso si fonda su ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non viene prospettata una pena illegale, unico profilo che potrebbe rendere ammissibile il controllo in cassazione nel contesto indicato dal provvedimento.
Norme richiamate
Nel perimetro del ricorso disciplinato da questa norma non sono ammesse censure relative alla sola motivazione del trattamento sanzionatorio; il sindacato è consentito solo in presenza di una pena illegale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in determinati riti o con il regime speciale richiamato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non è deducibile la mera insufficienza o illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
- La denuncia è ammissibile solo se si prospetta una pena illegale; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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