Cassazione Penale, Sentenza n. 35639/2026 del 08/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato l’ordinanza dell’8 maggio 2026 della Corte d’appello di Milano, che aveva dichiarato inammissibile la loro istanza di ricusazione della giudice del Tribunale di Como, ritenendola non documentata e comunque manifestamente infondata. Con un unico motivo hanno dedotto violazione di legge, sostenendo che la giudice ricusata aveva celebrato, il 9 marzo 2026, l’udienza predibattimentale nel procedimento n. 1209/2024 RGNR e l’udienza dibattimentale nel procedimento n. 6870/2022 RGNR. In entrambi i procedimenti era contestato il medesimo fatto previsto dall’art. 659 c.p., sebbene nel secondo fossero contestati anche altri reati; secondo la difesa, nel fascicolo predibattimentale del primo procedimento erano confluiti numerosi atti delle indagini preliminari del secondo, così che la precedente conoscenza di tali atti determinava l’incompatibilità ai sensi dell’art. 34 c.p.p. La difesa ha inoltre sostenuto che la Corte d’appello avrebbe potuto acquisire la documentazione dal Tribunale di Como e ha depositato una memoria l’11 settembre 2026, insistendo anche sulla tempestività della dichiarazione di ricusazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la documentazione idonea a comprovare la causa di ricusazione dovesse essere prodotta dalla parte istante contestualmente alla dichiarazione e che la possibilità per la Corte d’appello di acquisire informazioni o documenti ai sensi dell’art. 41, comma 3, c.p.p. operi soltanto dopo la delibazione di ammissibilità e in vista dell’esame nel merito; non può quindi sanare l’omessa allegazione iniziale. Nel caso concreto la documentazione prodotta era insufficiente e la stessa difesa aveva riconosciuto il difetto di produzione; inoltre, gli atti non risultavano trasmessi dal Tribunale di Como e alla Corte territoriale non risultava neppure che il procedimento n. 1209/2024 fosse stato celebrato davanti alla giudice ricusata. La Corte non ha dunque esaminato nel merito la dedotta incompatibilità né la questione della tempestività. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ravvisata una colpa significativa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sicché, è da escludere che la Corte territoriale possa assumere d'ufficio le informazioni o la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., essendo pacifico che, in tema di ricusazione, la violazione dell'obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell'originale dell'atto di ricusazione presso la cancelleria della Corte di appello competente, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., non può essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali, essendo tale possibilità riservata dall'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., solo nell'ipotesi in cui la Corte di appello, delibata l'ammissibilità dell'istanza di ricusazione, abbia ritenuto di esaminarla sotto il profilo del merito.
L’acquisizione d’ufficio di informazioni o documenti da parte della Corte d’appello è possibile solo dopo che l’istanza sia stata ritenuta ammissibile e ai fini del suo esame nel merito; non supplisce all’onere di allegare la documentazione a sostegno della ricusazione al momento della presentazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41 cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale.
La mancata produzione dei documenti necessari a comprovare la causa di ricusazione o i presupposti per esercitarla comporta l’inammissibilità dell’istanza.
La disposizione è richiamata dalla difesa quale fondamento della dedotta incompatibilità della giudice, ma la Corte non ne esamina il merito, essendo il ricorso inammissibile per carenza documentale.
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che hanno proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali; quando l’inammissibilità è determinata per colpa, può inoltre essere applicata una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Nella procedura di ricusazione, l’istante deve allegare contestualmente alla dichiarazione i documenti idonei a comprovare la causa dedotta e i presupposti per l’esercizio dello strumento; la loro omissione determina l’inammissibilità.
- Il potere della Corte d’appello di acquisire informazioni o documenti, anche d’ufficio, non sana l’omessa produzione documentale iniziale: tale potere può essere esercitato soltanto dopo la delibazione di ammissibilità, quando la Corte decida di esaminare l’istanza nel merito.
- La deroga all’onere di allegazione è giustificabile soltanto quando l’omissione dipenda da un’oggettiva impossibilità di produrre i documenti.
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