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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23499/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta dell’ex assicurato di ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico computando la contribuzione versata al Fondo integrativo gas. In primo e secondo grado la domanda era stata accolta, nonostante vi fosse stato l’omesso pagamento della contribuzione volontaria relativa al primo trimestre 2015, poi seguito dal versamento della contribuzione dovuta per il periodo successivo, con maturazione dell’anzianità contributiva necessaria al trattamento integrativo. L’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 5, l. n. 289/2002, dell’art. 8 d.lgs. n. 184/1997 e del d.m. lavoro 16.6.2002, sostenendo che l’omesso pagamento di un trimestre di contribuzione volontaria avrebbe comportato la risoluzione del rapporto previdenziale presso il Fondo integrativo gas. Il controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell’I.N.P.S. alla luce di precedenti conformi della propria giurisprudenza, secondo cui il mancato versamento di un trimestre di contribuzione volontaria non determina l’estinzione del rapporto previdenziale né preclude la prosecuzione dei versamenti per i periodi successivi fino al maturare del diritto a pensione. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione mediante computo della contribuzione al Fondo integrativo gas. La Corte ha anche precisato, incidentalmente, che non vi era alcun riconoscimento del diritto contestato da parte dell’I.N.P.S., essendo i pagamenti eseguiti in ottemperanza alla sentenza di primo grado; ha inoltre affermato che non era necessario esaminare l’eccezione sul difetto di potere rappresentativo, in applicazione del principio della ragione più liquida.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 5, l. n. 289/2002

    consente la prosecuzione volontaria della contribuzione al fine di maturare i requisiti per il trattamento pensionistico integrativo; il mancato versamento di un trimestre non comporta di per sé l’estinzione del rapporto previdenziale.

  • art. 8 d.lgs. n. 184/1997

    richiamato quale disciplina della contribuzione volontaria, senza ricavarne una decadenza automatica per il mancato versamento di un trimestre.

  • d.m. lavoro 16.6.2002

    richiamato insieme alle altre fonti per escludere che imponga la risoluzione automatica del rapporto previdenziale per il mancato pagamento trimestrale.

Massime di principio

  • Nel sistema della contribuzione volontaria finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, il mancato versamento di una singola rata trimestrale non determina automaticamente la cessazione del rapporto previdenziale, in mancanza di una previsione normativa espressa.
  • L’omesso versamento di un trimestre non è recuperabile in seguito come periodo già scaduto, ma non impedisce la prosecuzione dei versamenti per i periodi successivi fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva utile.
  • Il diritto potestativo alla prosecuzione volontaria dei contributi non è soggetto a decadenza se tale effetto non è previsto da una specifica fonte normativa.
  • In presenza di un precedente conforme della Corte di cassazione su fattispecie analoga, il giudice di legittimità può riaffermarne il principio decisorio e definire il motivo come infondato nel merito.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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