Cassazione Civile, Ordinanza n. 17669/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, in qualità di difensore d'ufficio di un assistito, aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione: aveva riconosciuto i compensi per il precetto e per un tentativo di esecuzione mobiliare rimasto infruttuoso, ma aveva negato un aumento dei compensi relativi alla fase monitoria (decreto ingiuntivo ottenuto contro l'assistito) e non aveva liquidato le spese del giudizio di opposizione, ritenendo la soccombenza parziale. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con tre motivi: 1) erronea liquidazione dei compensi per il procedimento monitorio; 2) liquidazione troppo bassa dei compensi per il precetto e la fase esecutiva, asseritamente non proporzionata all'attività svolta e priva di indicazione del parametro applicato; 3) mancata liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, nonostante la ritenuta soccombenza solo parziale. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili congiuntamente il primo e il secondo motivo perché il ricorrente non ha allegato che la liquidazione fosse inferiore ai minimi dei parametri applicabili, limitandosi a dolersi dell'entità della somma e del mancato rispetto di un protocollo locale, che non integra violazione di legge censurabile in cassazione; inoltre la determinazione del compenso, entro i limiti minimi e massimi, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la compensazione o mancata ripetizione delle spese in caso di accoglimento solo parziale dell'opposizione non viola alcuna regola di diritto censurabile in sede di legittimità. La Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002
espresso richiamo all'art. 82
la liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito le procedure di recupero del credito va effettuata con riferimento ai valori medi delle tariffe vigenti, che costituiscono limite massimo, potendo il compenso essere inferiore alla media purché non sotto i minimi
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro richiamato per la liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 116
per la liquidazione delle spese processuali non esiste un vincolo a determinare il compenso secondo i valori medi; il giudice deve collocarlo tra minimo e massimo dei parametri
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore d'ufficio che abbia infruttuosamente tentato il recupero del proprio credito, il giudice deve rispettare i parametri minimi e massimi applicabili; entro tale cornice la determinazione concreta è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- In sede di legittimità non è censurabile una liquidazione del compenso solo perché ritenuta esigua o non conforme a un protocollo locale: il ricorrente deve indicare specificamente quali voci tariffarie siano state violate e dimostrare che l'importo liquidato sia inferiore ai minimi applicabili.
- Il mancato rispetto di un protocollo giudiziario locale non integra di per sé una violazione di legge deducibile in cassazione.
- La determinazione delle spese processuali può essere compensata, in tutto o in parte, anche quando il giudizio o il gravame siano accolti solo parzialmente; la nozione di soccombenza reciproca comprende anche l'accoglimento solo parziale di una domanda articolata in più capi o persino quantitativamente ridotta.
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