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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31050/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la condanna per tre episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva e per il reato tributario relativo all'omesso versamento dell'IVA, e aggiungendo la condanna per bancarotta impropria da falso in bilancio e per bancarotta semplice per aggravamento del dissesto. I motivi di ricorso erano quattro: (1) contestazione della motivazione sulla responsabilità per le tre distrazioni, con censure ritenute generiche e dirette a una rivalutazione del merito e dei fatti; (2) invocazione dell'art. 45 c.p. ovvero dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, ritenuta priva di specificità perché mera reiterazione delle doglianze di appello e non confrontata con la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso i presupposti delle norme e rilevato che il mancato versamento dell'IVA derivava da scelte imprenditoriali assunte a monte; (3) deduzione dell'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per asserita genericità, rigettata perché l'impugnazione del PM era stata analitica e specifica nel contestare l'assoluzione dai capi A3 e A5; (4) doglianza sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, ritenuta inammissibile perché volta a ottenere una nuova valutazione di merito su scelte discrezionali del giudice, sorrette da motivazione sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e volto a una rivalutazione del merito; il secondo motivo privo di specificità e non confrontato con la sentenza impugnata; il terzo manifestamente infondato perché l'appello del pubblico ministero era analitico; il quarto inammissibile perché diretto a contestare la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.

    Invocato dalla difesa, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto perché mancavano i presupposti per l'esimente.

  • art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Invocato dalla difesa, ma ritenuto non applicabile perché mancavano completamente i presupposti richiesti.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti della legge.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per ribadire che la determinazione della pena deve essere compiuta in aderenza ai criteri legali di commisurazione.

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice del reato tributario contestato per omesso versamento dell'IVA già incassata.

  • art. 385 c.p. quot;

    Non citato dal testo, non incluso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di vizi di motivazione o di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, salvo specifica deduzione di travisamenti probatori o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il giudice di appello non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente una motivazione globale, logica e completa che mostri di aver considerato i fatti decisivi; le deduzioni incompatibili con la decisione si intendono implicitamente disattese.
  • Le questioni proposte per cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; il motivo che si limita a riprodurre censure già formulate in appello, senza misurarsi con le ragioni del rigetto, è privo di specificità.
  • Le norme invocate a sostegno di una causa di esclusione della punibilità o di una scriminante non sono applicabili quando il giudice di merito abbia accertato l'assenza dei relativi presupposti in fatto e in diritto.
  • La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
  • L'appello del pubblico ministero non è inammissibile per genericità quando contenga una contestazione analitica delle ragioni dell'assoluzione e indichi specificamente gli elementi di fatto e di prova su cui si fonda la richiesta di riforma.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceOmesso versamentoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati fallimentariReati tributariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

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