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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25179/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava in primo luogo la riqualificazione del reato in furto in abitazione pluriaggravato (art. 624-bis) ritenendo che tale fattispecie richieda l'introduzione senza consenso nella dimora privata e dunque fosse incompatibile con l'ingresso ottenuto con il consenso carpito mediante inganno; in secondo luogo denunciava il contrasto insanabile tra la motivazione (che riqualificava il fatto in furto in abitazione aggravato) e il dispositivo (che condannava per furto monoaggravato), con conseguente obbligo di rideterminazione della pena e verifica della prescrizione maturata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando costante giurisprudenza secondo la quale l'introduzione nella dimora con il consenso carpito mediante inganno può integrare il furto in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis; ha invece accolto il secondo motivo perché sussisteva un contrasto tra motivazione e dispositivo senza un errore materiale evidente nel dispositivo. Di conseguenza, prevalendo il dispositivo privo di correzione, il reato è stato qualificato come furto monoaggravato (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2) con termine di prescrizione di sette anni e mezzo; valutati i periodi di sospensione, la prescrizione è comunque maturata il 2 maggio 2025. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto semplice; utilizzata per individuare la fattispecie applicata nel dispositivo quando la Corte territoriale ha condannato per furto monoaggravato.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Disciplina il furto in abitazione; la Corte di legittimità conferma che l'introduzione nella dimora con consenso carpito mediante inganno può rientrare nell'ambito dell'art. 624-bis come circostanza rilevante, secondo orientamento consolidato.

  • art. 625 cod. pen.

    comma 1, n. 2 e comma 2, n. 1

    Indica le aggravanti applicate al furto; nel caso la contestazione riguardava aggravante n.2 e la valutazione di altre aggravanti collegate alla modalità del fatto.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Aggravante contestata in primo grado e poi esclusa dalla Corte d'appello; la sua esclusione è stata confermata ma il problema principale è stato il disallineamento tra motivazione e dispositivo.

  • art. 597, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla riqualificazione in pejus del fatto in motivazione e alla necessità di indicazioni nel dispositivo sulla riqualificazione stessa; la difesa aveva denunciato violazione di tale norma.

  • art. 605 cod. proc. pen.

    Richiamato nel dispositivo della Corte d'appello; norma procedurale citata in testuale formula dispositiva riportata nella sentenza impugnata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulla forma dell'enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato redatto nei limiti richiesti da tale disposizione.

Massime di principio

  • L'ingresso in una dimora con il consenso carpito mediante inganno può integrare il reato di furto in abitazione (art. 624-bis): l'elemento rilevante è il luogo (dimora privata) e non necessariamente la violazione del domicilio intesa come introduzione senza consenso.
  • In presenza di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale generalmente il dispositivo salvo che questo contenga un errore materiale obiettivamente rilevabile o produca un risultato più favorevole per l'imputato; altrimenti la motivazione può essere richiamata per correggere il dispositivo solo in casi eccezionali.
  • Quando la motivazione qualifica il fatto in modo più grave rispetto al dispositivo, occorre verificare accuratamente il termine di prescrizione applicabile: la prescrizione può estinguere il reato anche se la motivazione suggerisce una fattispecie più grave e più longevo termine estintivo.
  • Per la difesa, è cruciale sollecitare in udienza la correzione immediata del dispositivo o, se necessario, chiedere il rinvio/precisazione quando il dispositivo non rispecchia la motivazione, per evitare esiti pregiudizievoli o incertezze sulla prescrizione.
  • I giudici devono assicurare chiarezza tra motivazione e dispositivo: la mancata coerenza può determinare l'annullamento della decisione o l'estinzione del reato per prescrizione; pertanto è buona prassi esplicitare ogni riqualificazione e le sue conseguenze sulla pena e sulla prescrizione.

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