Parere n. 1340/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla Servizi Agricoli Integrati Arborea S.r.l.S. (S.A.Ia.) per l’annullamento del provvedimento del 24/04/2024 con il quale INAIL ha denegato l’ammissione al finanziamento in relazione all’avviso pubblico ISI 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento INAIL del 24 aprile 2024 che ha negato l’ammissione al finanziamento previsto dall’avviso pubblico ISI 2022.
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la sede INAIL di Oristano ha dichiarato non superata la fase di verifica prevista dall’art. 19 dell’avviso pubblico ISI 2022, escludendola dalla procedura di finanziamento. Il progetto riguardava la sostituzione di una trattrice agricola FENDT 926 con una trattrice FENDT 930 VARIO, al fine di migliorare le condizioni di salute dei lavoratori mediante la riduzione delle emissioni sonore. L’esclusione è stata motivata sulla base della relazione fonometrica allegata alla domanda, nella quale era indicato che, per la misurazione delle emissioni sonore della vecchia trattrice, erano stati utilizzati cavalletti portastrumento; secondo l’amministrazione, tale modalità avrebbe esposto il fonometro alle vibrazioni meccaniche trasmesse per via solida, alterando la misurazione. La ricorrente ha sostenuto che il riferimento al cavalletto descriveva soltanto la strumentazione disponibile e che, per la misurazione del rumore percepito dal conducente, il tecnico aveva tenuto il fonometro in mano all’interno della cabina, a 10-40 centimetri dalla testa del conducente, utilizzando il cavalletto soltanto per la misurazione a terra dei rumori di fondo. Ha inoltre prodotto una perizia successiva e integrativa. L’amministrazione ha contestato che tali dichiarazioni e integrazioni fossero adeguatamente comprovate. La Sezione ha rilevato, inoltre, che non risultava provata la piena instaurazione del contraddittorio, poiché la relazione istruttoria e gli atti difensivi dell’amministrazione non erano stati trasmessi alla ricorrente. È stato quindi ritenuto necessario verificare se la vecchia trattrice fosse ancora disponibile e sottoponibile a nuova verifica fonometrica.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito del ricorso. In via interlocutoria ha ordinato all’amministrazione di trasmettere alla ricorrente la relazione istruttoria e gli altri atti difensivi, assegnando trenta giorni per il deposito di eventuali memorie di replica. Ha inoltre onerato la ricorrente di fornire ulteriori informazioni sulla disponibilità della vecchia trattrice e sulla possibilità di sottoporla a verifica fonometrica, ritenuta necessaria per accertare le caratteristiche tecniche decisive ai fini dell’ammissibilità del finanziamento. Restano pertanto impregiudicate sia la valutazione della correttezza della misurazione fonometrica originaria, sia la legittimità dell’esclusione dalla procedura di finanziamento.
Osservazioni
Contraddittorio procedimentale e difensivo
Non risulta provata la piena instaurazione del contraddittorio nei confronti della ricorrente, alla quale non risultano essere stati trasmessi la relazione istruttoria e gli altri atti difensivi dell’amministrazione. Tali atti devono essere trasmessi, con assegnazione di trenta giorni per eventuali memorie di replica.
Verifica fonometrica della vecchia trattrice
È necessario approfondire se la vecchia macchina agricola, dalle cui caratteristiche dipende l’ammissibilità del finanziamento, sia ancora disponibile e possa essere sottoposta a verifica fonometrica.
Norme richiamate
Art. 19 dell’avviso pubblico INAIL ISI 2022
La disposizione è richiamata quale base della fase di verifica nella quale INAIL ha ritenuto non superata la domanda della ricorrente; il testo del parere non ne espone ulteriormente il contenuto.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso è qualificato come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il testo non richiama specifici articoli del decreto.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la decisione dipende da una contestazione tecnica e dagli atti difensivi dell’amministrazione, la piena instaurazione del contraddittorio richiede che tali atti siano messi a disposizione del ricorrente, consentendogli di replicare entro un termine adeguato.
- Quando l’ammissibilità di un finanziamento dipende dalle caratteristiche tecniche di un bene e la controversia riguarda l’attendibilità della misurazione compiuta su quel bene, l’amministrazione procedente deve verificare, ove possibile, la persistente disponibilità del bene e la possibilità di un accertamento tecnico diretto prima della definizione della controversia.
- In presenza di allegazioni tecniche divergenti sulla modalità di esecuzione di una misurazione, le dichiarazioni e le integrazioni postume devono essere valutate alla luce della loro documentazione e della possibilità di svolgere verifiche tecniche idonee a chiarire i fatti decisivi.
Ricorso straordinario sul finanziamento INAIL ISI 2022
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una società operante nel settore agricolo contro il provvedimento della sede INAIL di Oristano che ha negato l’ammissione al finanziamento previsto dall’avviso pubblico ISI 2022. Il Consiglio di Stato ha adottato una pronuncia interlocutoria, senza definire il merito della controversia.
Provvedimento impugnato e progetto finanziato
INAIL aveva dichiarato non superata la fase di verifica prevista dall’art. 19 dell’avviso pubblico ISI 2022, rigettando la domanda e escludendo la società dalla procedura di finanziamento.
Il progetto prevedeva la sostituzione di una trattrice agricola FENDT 926 con un modello FENDT 930 VARIO, allo scopo di migliorare le condizioni di salute dei lavoratori attraverso la riduzione delle emissioni sonore.
Ragioni dell’esclusione
L’esclusione è stata fondata sul contenuto della relazione fonometrica allegata alla domanda. A pagina 16 del documento era indicato che, per la misurazione delle emissioni sonore della vecchia trattrice, erano stati utilizzati cavalletti portastrumento.
Secondo INAIL, l’impiego del cavalletto avrebbe potuto trasmettere al fonometro le vibrazioni meccaniche provenienti dalla cabina della macchina agricola attraverso il collegamento solido, alterando così il risultato della misurazione.
Deduzioni della ricorrente
La società ha sostenuto che il passaggio della relazione fonometrica relativo al cavalletto descriveva soltanto la strumentazione a disposizione del tecnico e non le modalità concretamente utilizzate per la misurazione del rumore nella cabina. Ha inoltre affermato che le condizioni di misurazione erano state illustrate nelle pagine precedenti della relazione.
La ricorrente ha prodotto una perizia successiva e integrativa, secondo la quale il tecnico acustico aveva effettuato la misurazione all’interno della cabina, tenendo il fonometro in mano a una distanza di 10-40 centimetri dalla testa del conducente. Il cavalletto sarebbe stato utilizzato soltanto a terra, per il rilievo dei rumori di fondo.
L’amministrazione ha contestato che le dichiarazioni e le integrazioni successive fossero adeguatamente comprovate e le ha ritenute comunque insufficienti.
Contraddittorio e istruttoria
La ricorrente ha segnalato di non aver ricevuto la relazione istruttoria e gli altri atti difensivi dell’amministrazione. La Sezione ha constatato che, dagli atti disponibili, non risultava provata la piena instaurazione del contraddittorio.
Per tale ragione, il Consiglio di Stato ha ordinato all’amministrazione di trasmettere alla società la relazione istruttoria e gli altri atti difensivi, assegnandole trenta giorni per il deposito di eventuali memorie di replica.
Necessità di una verifica tecnica ulteriore
La Sezione ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi sulla disponibilità della vecchia trattrice, poiché le sue caratteristiche tecniche sono decisive per stabilire l’ammissibilità del finanziamento. In particolare, la società dovrà fornire informazioni sulla possibilità che il mezzo sia ancora disponibile e possa essere sottoposto a una verifica fonometrica.
Esito
Il parere è interlocutorio. Il Consiglio di Stato non ha accolto né respinto il ricorso e non ha ancora stabilito se la misurazione originaria fosse attendibile o se il diniego INAIL fosse legittimo. La definizione del merito è stata rinviata dopo l’integrazione del contraddittorio e l’eventuale acquisizione degli ulteriori elementi tecnici richiesti.
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