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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48883/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le parti civili hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, dopo avere dichiarato estinti per prescrizione i reati imputati a Daniela Ferretti e Riccardo Vecchi, aveva anche revocato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado (condanna a risarcimento, liquidazione provvisionali e oneri di costituzione). Il motivo unico denunciava violazione degli artt. 76, comma 2, e 82, comma 2, c.p.p., sostenendo che la mancata o tardiva presentazione delle conclusioni in appello non può essere interpretata come revoca tacita della costituzione di parte civile, in virtù del principio di immanenza della costituzione e della previsione normativa che limita la revoca tacita al giudizio di primo grado; le parti civili hanno inoltre eccepito che le conclusioni erano state inviate via PEC ai sensi della disciplina emergenziale richiamata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che l'art. 82, comma 2, c.p.p. (revoca tacita della costituzione di parte civile) è applicabile soltanto al giudizio di primo grado e non può essere esteso al giudizio di appello. Pertanto la mancata o tardiva presentazione delle conclusioni in appello non determina la revoca della costituzione di parte civile, la cui presenza rimane in virtù del principio di immanenza sancito dall'art. 76 c.p.p.; la tardiva trasmissione delle conclusioni poteva al più comportare il mancato apprezzamento di esse e l'esclusione della condanna alle spese del giudizio di appello in favore delle parti civili. Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla revoca delle statuizioni civili, eliminando la revoca. La pronuncia di prescrizione dei reati in favore degli imputati non è stata rimessa in discussione nella parte qui decisa.

Norme richiamate

  • art. 76 cod. proc. pen.

    Il principio di immanenza della costituzione di parte civile: le conclusioni della parte civile rassegnate in primo grado rimangono efficaci anche nei successivi stati e gradi del processo

  • art. 82, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la revoca tacita della costituzione di parte civile, la Corte ha interpretato che la sua portata è limitata al giudizio di primo grado e non è applicabile al giudizio di appello

  • art. 23, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (norme emergenziali)

    Richiamata come base per la trasmissione telematica di conclusioni e note spese; la Corte ha ritenuto che eventuali termini previsti dalla disciplina emergenziale non incidono sul principio per cui la mancata o tardiva produzione in appello non equivale a revoca tacita della costituzione

  • art. 23, comma 8, decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Citata nella requisitoria del Procuratore generale; rilevanza relativa alle modalità/termini di deposito telematico in regime emergenziale, senza modificare l'ambito applicativo dell'art. 82 c.p.p.

Massime di principio

  • La mancata partecipazione o la tardiva presentazione delle conclusioni da parte della parte civile nel giudizio di appello non costituisce revoca tacita della costituzione: la costituzione di parte civile è 'immanente' e le conclusioni già rassegnate in primo grado restano valide nei gradi successivi.
  • L'art. 82, comma 2, c.p.p. si applica solo al giudizio di primo grado e non può essere esteso al processo d'appello per desumere una revoca implicita della parte civile.
  • La tardiva produzione di atti in appello può portare al mancato apprezzamento di quelle memorie o alla esclusione della condanna alle spese di gravame a favore della parte civile, ma non alla cancellazione delle statuizioni civili già riconosciute in primo grado.
  • Anche in presenza di norme emergenziali che disciplinano termini e modalità telematiche, tali norme non incidono sul principio di immanenza della costituzione di parte civile; tuttavia è comunque prudente rispettare i termini e le formalità per non precludere l'apprezzamento delle istanze sostanziali o la liquidazione delle spese.
  • Se la Corte d'appello revoca le statuizioni civili per ragioni non consentite (es. interpretazione estensiva di revoca tacita), la Cassazione può annullare senza rinvio la parte relativa alla revoca.

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