Cassazione Penale, Sentenza n. 6347/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto istanza di revisione della condanna (pronunciata con giudizio abbreviato dal GUP di Brescia il 05/02/2020 e confermata dalla Corte d'appello di Brescia il 25/01/2021, irrevocabile il 18/11/2021), deducendo l'esistenza di "prova nuova": l'omessa presenza agli atti di alcuni brogliacci e l'illeggibilità di gran parte dei brogliacci contenuti su supporti DVD relativi ad intercettazioni telefoniche. Hanno contestato l'ordinanza della Corte di appello di Venezia per avere effettuato un giudizio di merito anticipato e per avere motivato in modo illogico e contraddittorio, sostenendo che l'assenza/illeggibilità dei supporti costituisce nuova prova idonea a compromettere il compendio probatorio che ha fondato la condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Venezia abbia correttamente effettuato una valutazione preliminare non meramente superficiale della presunta prova nuova, verificando che tale elemento non appare idoneo, in astratto, a capovolgere il giudizio di colpevolezza. La Cassazione ha ricordato che l'omesso deposito dei brogliacci non comporta automaticamente inutilizzabilità delle intercettazioni e che l'omessa disponibilità dei supporti magnetici costituisce, al più, una nullità di regime intermedio non deducibile ove sia stata scelta la procedura abbreviata. I ricorrenti non hanno fornito la "prova di resistenza" dimostrando l'incidenza decisiva dell'illeggibilità sui restanti elementi probatori né hanno chiarito se le intercettazioni risultassero comunque verbalizzate. Perciò la richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Consente di limitare la riproduzione dei motivi in cassazione per la motivazione; qui menzionato quale parametro per l'esame dei motivi nei limiti strettamente necessari.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come parametro di corretta applicazione delle norme processuali nel contesto del ricorso; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione contestata non fosse fondata.
artt. 630, 631, 634 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano la revisione e i relativi limiti di ammissibilità; la Corte ha ricordato che la fase rescindente richiede una delibazione sommaria ma non puramente formale della "prova nuova".
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano gli effetti di una revisione favorevole (anche l'ipotesi di proscioglimento). La valutazione preventiva deve mirare a stabilire se la prova nuova, unitamente alle altre, possa portare a proscioglimento secondo queste norme.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Riguarda la nullità di ordine generale a regime intermedio per l'omesso deposito di atti; la Corte ha osservato che tale nullità non è più deducibile quando si opta per il giudizio abbreviato.
art. 271 e art. 268 cod. proc. pen.
Art. 268 disciplina le modalità delle intercettazioni e dei relativi atti; art. 271 prevede l'inutilizzabilità per inottemperanza ad alcune formalità. La Corte ha precisato che l'omesso deposito dei brogliacci (sintesi) non equivale all'omesso deposito dei verbali e non determina automaticamente inutilizzabilità delle conversazioni.
Consente agli imputati, nel giudizio abbreviato, di chiedere che il giudice decida sulla base degli atti delle indagini preliminari; qui i ricorrenti avevano scelto tale strada, con la conseguente rinuncia a contestare successivamente talune carenze formali.
Prevede gli effetti economici della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di revisione basata su "prova nuova" richiede una valutazione preliminare non superficiale: il giudice deve comparare, anche sinteticamente, la prova nuova con il compendio probatorio già acquisito per valutare se, in astratto, possa capovolgere la decisione di condanna.
- L'omessa presenza in atti dei cosiddetti brogliacci o l'illeggibilità di supporti magnetici non costituiscono automaticamente "prova nuova" idonea a determinare la revisione; occorre dimostrare l'effettiva incidenza di tali carenze sull'impianto probatorio (prova di resistenza).
- La scelta del giudizio abbreviato può comportare la sanatoria o l'impossibilità di dedurre talune nullità successive: la difesa che ha optato per l'abbreviato può aver rinunciato ad alcune contestazioni formali.
- La sanzione di inutilizzabilità delle intercettazioni riguarda specifiche violazioni formali e non l'omesso deposito dei brogliacci, che sono mere sintesi; la distinzione formale è rilevante ai fini dell'ammissibilità della revisione.
- Il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici (non generiche asserzioni) sul nesso di incidenza tra la presunta nuova prova e la decisione di condanna; assenze di tali elementi rendono la richiesta manifestamente infondata e inammissibile.
- Il giudice dell'ammissibilità non può anticipare un approfondito giudizio di merito, ma è legittimato a escludere d'ufficio richieste che appaiono in astratto inconferenti o inconsistenti rispetto alla possibilità di ribaltare la condanna.
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