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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35458/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d’Appello di Genova che aveva riconosciuto l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore degli originari attori, sulla base di titoli di provenienza. Il ricorso per cassazione articolava dieci motivi: nullità della citazione in appello per carenza di indicazione dei fatti e degli elementi di diritto; travalicamento del motivo di impugnazione da parte della Corte d’appello perché avrebbe basato la decisione su documenti depositati solo in appello; inammissibilità dei titoli prodotti in appello (art.345 c.p.c. e novità normative del 2012); errata interpretazione dei titoli (sostengono che riconoscessero solo servitù pedonale, non carrabile); omissione di decidere sull'eccezione di estinzione del diritto per non uso ventennale (prescrizione/estinzione per mancato uso); vizi relativi alla regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e ha: rigettato i motivi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; dichiarato inammissibili i motivi 7 e 9; accolto il motivo 8 (per omessa pronuncia sulla estinzione del diritto di servitù per non uso ventennale) e, per ciò, ha dichiarato assorbito il motivo 10 relativo alle spese. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione affinché riesamini la questione relativa all'eventuale estinzione del diritto reale per non uso e riformuli, se del caso, il regolamento delle spese, compresi quelli di legittimità. La Corte ha altresì precisato che la disciplina di preclusione documentale introdotta dalla novella del 2012 non era applicabile ratione temporis al giudizio, essendo i fatti e l'impugnazione anteriori.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nella censura sulla nullità della citazione in appello; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché l'atto di gravame indicava chiaramente i titoli e le ragioni dell'appello

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art.342 c.p.c. nella censura sulla presunta carenza dell'atto di impugnazione; censura respinta in quanto l'appello indicava i titoli oggetto della richiesta

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Fondamento per censure di diritto; la Corte ha verificato la corretta applicazione delle norme processuali e sostanziali richiamate dai ricorrenti

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nelle censure sull'istruzione e motivazione della sentenza di merito; utilizzato per valutare omissioni e travisamenti di domanda

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Base per i motivi diretti a censurare i fatti e la motivazione del giudice di merito; la Corte ha distinto le questioni di fatto (non sindacabili) da quelle di diritto

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato relativamente all'ammissibilità dei documenti depositati in appello; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente ratione temporis, per cui i documenti indispensabili prodotti in appello potevano essere valutati perché il giudizio e l'impugnazione sono antecedenti alla novella

  • art. 54 D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito con L. 7.8.2012, n. 134

    Il terzo comma dell’art. 54 del D. L. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 132 del 7.8.2012, prevede testualmente che “La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

    La Corte ha interpretato che la preclusione al deposito di documenti in appello introdotta da tale novella non si applica al giudizio in esame perché la sentenza di primo grado e l'appello risalgono al 2010, quindi la norma non opera ratione temporis

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del tema probatorio e dell'ammissione di documenti; la Corte ha valutato che non era stato introdotto un nuovo tema probatorio con la produzione del titolo precedente in appello, dato il richiamo già presente nel titolo del 1958

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova (probatio di chi deduce); la Corte ha ritenuto che i titoli prodotti e richiamati fossero sufficienti ad attribuire rilevanza probatoria alla pretesa servitù

  • art. 1063 c.c.

    Citato dai ricorrenti (settimo motivo) circa l'interpretazione dei titoli e la natura della servitù (pedonale vs carrabile); la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa interpretazione dei fatti/titoli

  • art. 1073 c.c.

    Richiamato nel motivo poi accolto (ottavo) in connessione con l'eccezione di estinzione del diritto per non uso: la Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito non ha pronunciato sul profilo dell'effettivo uso del diritto e quindi ha cassato per omessa decisione su quest’articolo e la relativa questione

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla regolazione delle spese di lite in appello; la questione è stata ritenuta assorbita dalla cassazione e dal rinvio per la decisione sulla prescrizione/non uso

Massime di principio

  • Se i fatti, l'atto introduttivo di gravame e i titoli necessari sono evidenziati nell'appello, la Corte d'appello può decidere anche su documenti prodotti in appello se, ratione temporis, la disciplina di preclusione introdotta nel 2012 non è applicabile al giudizio (documenti e impugnazione anteriori alla novella).
  • La Cassazione non riesamina valutazioni di fatto o alternative interpretazioni possibili dei titoli: una pluralità di interpretazioni possibili lascia al giudice di merito la scelta tra plausibili letture del negozio; il ricorso in Cassazione deve specificare violazioni concrete di canoni ermeneutici per essere efficace.
  • L'omessa pronuncia su questioni rilevanti (es. eccezione di estinzione per non uso ventennale di un diritto reale) configura vizio che giustifica la cassazione con rinvio: il giudice di merito è tenuto a decidere espressamente su eccezioni rilevanti dedotte dalle parti.
  • Sull'ammissione dei documenti prodotti in appello va valutata la normativa vigente ratione temporis; quando un documento prodotto in appello non introduce un nuovo tema probatorio ma è richiamato da un titolo già depositato in primo grado, la sua produzione in appello può essere considerata ammissibile e non creare novità probatorie.
  • In caso di cassazione per omessa pronuncia su profili decisivi, la Corte di merito rimandata dovrà anche rivedere la regolazione delle spese (compreso il giudizio di legittimità), poiché la nuova decisione potrebbe mutare l'esito sulle spese processuali.

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