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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35457/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Palmieri impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (n. 418/2012) che aveva rigettato il gravame proposto da Bosso Angelo e Calabrese Rocco in relazione a domanda promossa da Gonnella per la rimozione di una veranda e l'eliminazione di un muro su un immobile sito in Calabritto. Palmieri, comproprietaria dell'immobile insieme al marito Bosso Angelo e non parte nel giudizio di merito, propose opposizione ex art. 404 c.p.c. e querela di falso sul rogito con cui Gonnella aveva acquistato. Denunciava violazione del contraddittorio (litisconsorzio necessario dei comproprietari) e che il pregiudizio risultante dalla demolizione era in re ipsa; inoltre censurava la Corte territoriale per avere rigettato la querela di falso e per avere escluso l'obbligo di litisconsorzio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i secondi e terzi motivi (necessità di litisconsorzio e rilevanza del pregiudizio in re ipsa) e ha dichiarato assorbito il primo motivo. La Suprema Corte ha ritenuto erronea la decisione della Corte d'Appello che aveva escluso il litisconsorzio necessario fra i coniugi/comproprietari quando la domanda ha ad oggetto demolizione/arretramento su bene in comunione; ha affermato che il pregiudizio derivante dalla demolizione è in re ipsa e che, pertanto, l'opponente comproprietario poteva agire. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è rinviata alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    Regola l'opposizione di terzo: la Corte ha ritenuto che il comproprietario escluso dal processo di merito può proporre opposizione ex art. 404 quando la decisione impone la demolizione di una cosa comune, poiché il pregiudizio è in re ipsa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla querela di falso (onere probatorio e disciplina processuale): la Corte ha dichiarato assorbito il motivo una volta accolti gli altri, senza accogliere specifiche doglianze su questa norma.

  • art. 102 c.p.c.

    Norma sul litisconsorzio necessario: la Corte ha interpretato che, quando la domanda riguarda la demolizione o arretramento su immobile in comunione (anche tra coniugi in comunione legale), sussiste litisconsorzio necessario e i comproprietari devono essere chiamati in giudizio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'omissione del litisconsorzio possa integrare una violazione del diritto al contraddittorio e dunque del principio costituzionale.

  • art. 619 c.p.c.

    Citato come rimedio eventuale (impugnazione di provvedimenti): la Corte osserva che ricorrere ai rimedi ex art. 404 o 619 non giustifica l'omissione del contraddittorio in sede di merito, poiché la ratio del litisconsorzio è prevenire soluzioni postume e parziali.

  • art. 177 c.c. e ss. (comunione legale)

    Riferimento al regime legale della comunione fra coniugi: la Corte richiama che in mancanza di convenzione il regime è la comunione e, quindi, l'azione reale che incide sul bene comune coinvolge entrambi i coniugi come litisconsorti necessari.

Massime di principio

  • Se la domanda principale chiede demolizione o arretramento di opere su un immobile in comunione (anche fra coniugi in comunione legale), i comproprietari devono essere chiamati in giudizio come litisconsorti necessari; la loro esclusione può rendere la decisione impugnabile.
  • Il pregiudizio derivante da una sentenza che impone la demolizione o la perdita di facoltà di godimento è considerato in re ipsa: non è necessario che il terzo provi il danno concreto per avere interesse ad agire con opposizione di terzo.
  • L'esistenza del litisconsorzio necessario va verificata d'ufficio dal giudice e la violazione del contraddittorio può essere rilevata anche in cassazione quando emerge dagli atti e non è stata sanata da giudicato.
  • Non è sufficiente invocare rimedi successivi (es. querela di falso, azione ex art. 404 o impugnazioni) per giustificare la mancata integrazione del contraddittorio: la regola è prevenire il contenzioso fra tutte le parti interessate con un processo unitario.
  • In casi simili il giudice d'appello, se rileva potenziale comunione o posizione di terzo lesa, deve approfondire l'esistenza della comunione e valutare la necessità di integrare il contraddittorio prima di decidere il merito.

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