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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35525/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controparte (Signer) ha chiesto il pagamento dell'indennità di sopraelevazione ex art. 1127, co. 4 c.c. per la costruzione di un secondo piano e di una mansarda ad opera di Capizzi. Capizzi ha dedotto di essere proprietario della colonna d'aria sovrastante il lastrico solare in base ad atti di provenienza (vendite 1959 e 1922) e di essere quindi esonerato dall'obbligo di corrispondere l'indennità; ha impugnato in Cassazione la decisione di merito con nove motivi, tra i quali vizi di motivazione, questioni di retroattività della norma e rilevanza dei titoli di acquisto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Capizzi. Ha confermato che l'indennità di sopraelevazione prevista dall'art. 1127 c.c. è dovuta per le sopraelevazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del codice del 1942 e che la presunta proprieta' della 'colonna d'aria' non esonera dall'obbligo risarcitorio. Ha ritenuto inammissibile il richiamo tardivo all'atto del 1922 e, comunque, infondato il profilo sostanziale di invocata esenzione basata su atti anteriori; ha inoltre escluso che la quantificazione pronunciata in giudizi tra alcuni condomini possa essere automaticamente opponibile ai condomini assenti. Ha confermato altresì la natura di debito di valore dell'indennità (con rivalutazione e interessi dalla sopraelevazione). Capizzi è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore di Signer.

Norme richiamate

  • art. 1127, co. 4 c.c.

    Dispositivo centrale: l'indennità di sopraelevazione è dovuta per l'occupazione dell'area con nuova fabbricazione; la Corte conferma che vale per le sopraelevazioni successive all'entrata in vigore del codice del 1942 e costituisce un debito di valore con rivalutazione e interessi dalla sopraelevazione.

  • art. 564 c.c. (abrogato)

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che i diritti quesiti anteriori avrebbero esentato dall'indennità; la Corte nega efficacia esonerativa alla luce della teoria del fatto compiuto e dell'efficacia immediata della nuova disciplina.

  • art. 11 Preleggi

    Principio di non retroattività della legge invocato dalla parte ricorrente; la Corte precisa che la nuova legge regola le situazioni non ancora definitivamente esaurite e che la teoria del fatto compiuto non garantisce l'ultrattività delle norme quando le situazioni sono ancora aperte.

  • art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.

    Termine per la produzione di documenti e per le precisazioni delle eccezioni: la Corte dichiara inammissibile la produzione tardiva dell'atto del 1922, presentato solo in comparsa conclusionale.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato implicitamente con riferimento al litisconsorzio facoltativo (problema della pluralità di azioni per indennità); la Corte afferma che l'azione tra più condomini rientra nel litisconsorzio facoltativo e che il giudicato non è automaticamente opponibile ai non partecipanti.

  • art. 2909 c.c.

    Principio sul valore del giudicato: la Corte osserva che l'accertamento giudiziale fa stato solo tra le parti e i loro aventi causa; quindi la determinazione in un giudizio non vincola i condomini non parte.

  • art. 1224, co. 1 c.c.

    Menzionato in relazione alla distinzione tra debito di valuta e debito di valore; la Corte esclude l'applicazione della regola dei debiti di valuta (interessi dalla costituzione in mora) in favore dell'applicazione della disciplina del debito di valore.

  • art. 112, 132, 156, 329, 333, 346, 360 c.p.c. (v. art. 360 n.3 e n.4)

    Norme procedurali invocate nei motivi di ricorso (censure di violazione di legge, omessa motivazione, omessa pronuncia su determinati motivi); la Corte ha esaminato e respinto detti motivi ritenendo adeguata la motivazione e infondate le censure.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal P.M. per evidenziare la mancanza, nella produzione, della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza invocata dal ricorrente; la Corte ne tiene conto nel rigetto della pretesa opponibilità del precedente.

  • art. 13, co. 1-quater d.P.R. 115/2002

    Citato in dispositivo per attestare l'esistenza dei presupposti relativi al contributo unificato e adempimenti connessi.

  • Cass. 12880/2005

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la 'colonna d'aria' non costituisce oggetto autonomo di diritti e che la presunta proprieta' della colonna non esonera dall'obbligo di indennità; la Corte d'appello e la Cassazione si sono attenute a questo orientamento.

  • Cass. 4192/1975

    Precedente eccezionalmente invocato dal ricorrente per sostenere che diritti acquisiti sotto il vecchio art. 564 avrebbero esentato dall'indennità; la Corte di legittimità considera tale soluzione non coerente con la prevalente teoria del fatto compiuto e la respinge.

  • Cass. 1055/1967

    Richiamata in relazione all'efficacia della quantificazione dell'indennità nei confronti dei condomini non partecipanti; la Corte distingue e non estende l'operatività dell'ultimo passaggio di quella sentenza, affermando che il giudicato non è automaticamente opponibile ai non partecipanti.

  • Cass. SU 8053/2014 e SU 22232/2016

    Principi sul 'minimo costituzionale' della motivazione: la Corte verifica che la motivazione della Corte d'appello raggiunge il livello minimo richiesto e non è inferiore per vizi formali o apparenti.

  • Cass. 2743/1975

    Richiamata per la distinzione tra situazioni definitivamente compiute (protette dalla norma antecedente) e situazioni ancora aperte disciplinabili dalla nuova legge; la Corte applica tale principio per escludere la protezione invocata dal ricorrente.

Massime di principio

  • L'indennità di sopraelevazione prevista dall'art. 1127 c.c. è dovuta per le sopraelevazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del codice del 1942; il semplice titolo che affermi la proprietà della 'colonna d'aria' non esonera automaticamente dall'obbligo risarcitorio.
  • I titoli di provenienza anteriori (clausole di rinuncia o attribuzioni) devono essere prodotti tempestivamente; documenti introdotti tardivamente in comparsa conclusionale possono essere dichiarati inammissibili.
  • La teoria del 'fatto compiuto' protegge solo le situazioni già definitivamente esaurite sotto la vigenza della vecchia normativa; le situazioni ancora aperte al momento del mutamento normativo possono essere regolate dal nuovo diritto.
  • La determinazione giudiziale dell'indennità resa nei confronti di alcuni condomini non è automaticamente opponibile ai condomini non partecipanti; per costituire effetto vincolante occorre che il giudicato sia formato nei loro confronti o sussistano condizioni di opponibilità.
  • L'indennità ex art. 1127 co. 4 c.c. ha natura di debito di valore: la valutazione economica si determina con riferimento al momento della sopraelevazione e può comprendere rivalutazione monetaria e interessi dalla stessa data.

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