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Sentenza

Sentenza del 08/04/2021 n. 520 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'avviso di liquidazione che aveva escluso l'applicazione del criterio 'prezzo-valore' (tassazione sull'atto in base al valore catastale ai sensi dell'art. 52 DPR 131/1986 e art. 1, c. 497 legge 266/2005) perché nel complesso oggetto di compravendita era presente un mappale (xxx) censito F/6 'immobile in attesa di dichiarazione' e quindi privo di rendita catastale. Il ricorrente sosteneva che quel mappale fosse in realtà una semplice platea di cemento priva di valore commerciale e che, pertanto, non avrebbe dovuto impedire l'applicazione del prezzo‑valore. In subordine il contribuente ha dedotto che il manufatto in costruzione avrebbe dovuto scontare l'IVA (vendita da impresa in corso di completamento) e non l'imposta di registro, e che comunque il valore del mappale non incideva sul prezzo complessivo dichiarato.

La decisione

La CTP di Rovigo e, in appello, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto hanno respinto i ricorsi. I giudici hanno ritenuto che il mappale xxx fosse effettivamente un'unità non ultimata (categoria F/6) e priva di rendita catastale al momento della vendita, fatto che impedisce l'applicazione del meccanismo prezzo‑valore quando nell'atto è dichiarato un valore complessivo per più immobili di cui alcuni senza rendita. Quanto alla questione IVA, è stata considerata estranea al giudizio e non ammissibile la richiesta del compratore di rivedere la scelta (dichiarata nel rogito) relativa all'imposizione del prezzo; inoltre il contribuente non poteva unilateralmente separare il corrispettivo senza l'intervento della venditrice. Di conseguenza la base imponibile confermata è stata di € 1.176.160,00 (cioè € 1.200.000,00 - € 23.840,00 valore terreno agricolo) e le imposte sono state liquidate su tale importo; le spese di giudizio di questo grado (€ 2.000,00) sono a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 art. 52

    L'art. 52 limita il potere di rettifica dell'Ufficio quando l'atto concerne immobili dotati di rendita catastale e il valore dichiarato permette il controllo; non è applicabile se nell'atto figurano più immobili e alcuni sono privi di rendita catastale (impedendo l'uso del criterio prezzo‑valore).

  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497

    Ha introdotto/disciplinato il meccanismo 'prezzo‑valore' per la registrazione degli atti a titolo oneroso, applicabile solo se sussistono i presupposti (tra cui la presenza di rendite catastali per gli immobili interessati e una corretta attribuzione dei valori nell'atto).

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10 commi 8 e 8‑bis

    Regolano l'esenzione/assoggettamento ad IVA nelle cessioni di fabbricati; nel caso in esame il venditore nel rogito ha dichiarato che la cessione era esente da IVA (per ultimazione entro 5 anni e scelta del venditore), dichiarazione che il compratore non può unilateralmente disconoscere in appello per modificare l'imposizione.

  • D.L. 233/2006

    Richiamato nelle censure ma senza incidenza sulla decisione: le doglianze fondate su tale decreto relative al trattamento fiscale del manufatto non hanno modificato l'esito, perché la questione dell'IVA era estranea al riparto di valore nell'atto e dipendeva anche dalla volontà della venditrice.

Massime di principio

  • Il criterio 'prezzo‑valore' (registrazione sull'imponibile catastale) è applicabile solo se tutti gli immobili oggetto dell'atto sono censiti e dotati di rendita catastale; la presenza nell'atto di almeno un'unità priva di rendita impedisce l'applicazione automatica del prezzo‑valore quando il valore è dichiarato complessivamente.
  • Se il rogito dichiara un unico corrispettivo per più beni, il compratore non può in sede contenziosa riallocare quel prezzo fra le parti senza il concorso/sostegno della venditrice e del notarile; per evitare contestazioni occorre prima del rogito separare e specificare i valori delle singole unità.
  • La qualificazione catastale effettiva dell'immobile (es. F/6 'in attesa di dichiarazione') e lo stato di ultimazione sono fatti decisivi: una costruzione non ultimata può risultare priva di rendita e quindi incidere sul regime applicabile.
  • Questioni relative all'applicazione dell'IVA (es. vendita da impresa vs. cessione soggetta a registrazione) devono essere affrontate e documentate nel rogito; la parte acquirente non può retroattivamente imporre l'IVA se il venditore ha dichiarato e formalizzato l'esenzione/decisione diversa.
  • Prassi consigliata: prima del rogito verificare lo stato catastale e la rendita di ogni particella/unità, richiedere la ripartizione dei corrispettivi nel contratto notarile e, se si intende avvalersi del prezzo‑valore o dell'agevolazione prima casa, assicurarsi che tutti i presupposti (compresa l'attribuzione di rendita) siano chiaramente soddisfatti e documentati.

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