Sentenza del 08/04/2021 n. 1172 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Determinazione del reddito - Utilizzo software "Interseco" - Conto economico - Voce di costo abnorme - Applicazione del coefficiente di redditività a tutti i costi - Legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento del reddito determinato con il software Interseco: l'ufficio ha applicato un coefficiente di redditività a tutti i costi aziendali, inclusa una voce ritenuta abnorme iscritta in conto economico alla voce altri componenti negativi. Il contribuente ha contestato che l'applicazione uniforme del coefficiente su una posta anomala altera il risultato reddituale di partenza e produce un reddito presumibilmente artefatto.
La decisione
La sentenza ha ritenuto illegittima l'applicazione meccanica del coefficiente di redditività su tutte le voci di costo quando risulti la presenza di una voce abnorme. È stato affermato che l'uso del software Interseco non giustifica una valutazione automatica che travolga poste anomale senza verifica analitica: l'accertamento è stato annullato o parzialmente disatteso nella parte relativa all'applicazione del coefficiente alla voce abnorme, a favore del contribuente.
Massime di principio
- Non è ammissibile applicare meccanicamente un coefficiente di redditività a tutte le voci di costo senza escludere o verificare quelle manifestamente anomale o non rappresentative della gestione ordinaria.
- L'utilizzo di software gestionali per determinare il reddito non esonera l'ufficio dall'obbligo di motivare e verificare analiticamente le poste anomale; il dato informatico non può sostituire l'accertamento documentale quando emergono elementi di anomalia.
- Il onere della prova circa la rilevanza e la congruità dei costi anomali grava sull'ufficio che usa presunzioni: l'ufficio deve spiegare perché una posta anomala debba essere inclusa nella base di applicazione del coefficiente.
- In presenza di costi abnormi iscritti alla voce altri componenti negativi occorre adottare correttivi puntuali o escluderli dalla base di applicazione del coefficiente per evitare un reddito artificioso.
- Il contribuente ha diritto a contraddire l'accertamento fornendo documentazione specifica sulla natura reale dei costi; se la prova è fornita, l'accertamento che li travolge con metodologie induttive deve essere riconsiderato.
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