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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05370/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente bancario)

La controversia

Il correntista aveva chiesto in giudizio la restituzione di somme che assumeva indebitamente percepite dalla banca nel corso di due rapporti di conto corrente, deducendo l'applicazione di interessi ultralegali, anatocismo e commissioni di massimo scoperto di contenuto indeterminato. In primo grado la banca era stata condannata al pagamento di una somma a titolo di ripetizione dell'indebito. In appello, la Corte territoriale aveva riformato la decisione rigettando la domanda, ritenendo tardiva e quindi inutilizzabile la documentazione contabile acquisita dal consulente tecnico dopo le preclusioni istruttorie e affermando che il correntista dovesse provare specificamente le singole poste passive illegittime. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 194, 198, 184 e 210 c.p.c. e dei principi sull'onere della prova, sostenendo che la richiesta di esibizione dei documenti bancari dovesse essere accolta e che il consulente potesse utilizzare documenti non prodotti; violazione dell'art. 157 c.p.c., assumendo che l'eventuale nullità della consulenza per acquisizione documentale tardiva fosse relativa e sanata per mancata tempestiva eccezione della banca; omesso esame di un fatto decisivo e contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte d'appello aveva prima disposto il rinnovo della consulenza e poi disatteso i suoi esiti; violazione degli artt. 91 ss. c.p.c. per le spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la documentazione bancaria non prodotta nei termini non potesse essere acquisita dal c.t.u. in assenza del previo consenso della banca e che il ricorrente non avesse allegato un precedente infruttuoso esercizio del diritto di ottenere copia ex art. 119, comma 4, t.u.b. Il secondo motivo è stato accolto: la nullità dell'acquisizione documentale in consulenza contabile, in quanto relativa e posta a tutela dell'interesse difensivo della parte, doveva essere eccepita dalla banca nella prima difesa successiva al deposito della relazione peritale; non essendo stato fatto, la nullità era sanata e la Corte d'appello non poteva valorizzare quel vizio per escludere la documentazione acquisita. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 194 c.p.c.

    La consulenza tecnica può acquisire documenti nei limiti del mandato ricevuto e nel contraddittorio, ma non oltre i vincoli posti dal regime processuale applicabile.

  • art. 198 c.p.c.

    Nell'esame contabile il consulente può acquisire documenti non prodotti, anche se diretti a provare fatti principali, ma solo nel rispetto del previgente quadro normativo e del necessario consenso delle parti previsto dalla disposizione.

  • art. 184 c.p.c.

    Le preclusioni istruttorie maturate nel processo impediscono la produzione tardiva di documenti, salvo che operino le condizioni speciali previste per la consulenza contabile.

  • art. 210 c.p.c.

    L'istanza di esibizione è ammissibile solo se preceduta dalla richiesta alla banca rimasta ingiustificatamente inevasa, secondo il diritto del cliente alla documentazione bancaria.

  • art. 157 c.p.c.

    La nullità dell'attività del consulente tecnico che acquisisca documenti senza il necessario consenso delle parti è relativa e deve essere eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva al deposito della relazione o alla conoscenza dell'atto, altrimenti si sana.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993

    Il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni e agli estratti conto, a proprie spese, anche in funzione della tutela giudiziale del rapporto bancario.

  • artt. 91 ss. c.p.c.

    La regolazione delle spese segue l'esito della lite; la censura sul punto è rimasta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, gli estratti conto e la documentazione contabile sono elementi centrali per l'accertamento delle singole rimesse e delle poste passive contestate, ma la loro acquisizione è soggetta alle regole processuali sulle preclusioni e sul contraddittorio.
  • Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti non prodotti dalle parti solo entro i limiti del quesito e della disciplina processuale applicabile; quando si tratti di documenti destinati a provare fatti principali, il loro esame richiede il previgente consenso delle parti nei casi previsti dall'art. 198 c.p.c.
  • La violazione delle regole sull'acquisizione documentale in consulenza contabile integra una nullità relativa, non assoluta: essa è sanata se non eccepita tempestivamente dalla parte nel cui interesse è stabilita la garanzia.
  • Il diritto del correntista alla documentazione bancaria ex art. 119 t.u.b. può essere fatto valere in giudizio con istanza di esibizione, ma occorre allegare che la richiesta sia stata previamente rivolta alla banca e sia rimasta senza giustificato riscontro.
  • In cassazione, la censura di inammissibilità del ricorso deve misurarsi con specifici capi della decisione impugnata e con motivi intelligibili e pertinenti; se i motivi sono specifici e riferiti alla sentenza, l'eccezione di inammissibilità va respinta.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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