Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04846/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, compreso il mancato riconoscimento della circostanza attenuante invocata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello nella sola parte in cui non gli è stata riconosciuta la circostanza attenuante della particolare tenuità nella ricettazione. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la valutazione negativa compiuta dal giudice di merito sarebbe erronea. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è privo di specificità perché si limita a riproporre questioni già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi davvero con le argomentazioni della decisione impugnata, che avevano valorizzato il supporto materiale potenzialmente utilizzabile in modo seriale, i prelievi concretamente effettuati con la carta e le componenti oggettive e soggettive del fatto incompatibili con la particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi, intesa come assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente questioni già esaminate e rigettate dal giudice di merito senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
  • La specificità del motivo richiede una puntuale correlazione critica con le ragioni poste a base della decisione impugnata; in difetto, il motivo è generico.
  • Quando il giudice di merito esclude la particolare tenuità valorizzando elementi oggettivi e soggettivi del fatto, il ricorso deve confutare tali elementi in modo mirato, non essendo sufficiente una mera reiterazione delle censure già svolte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.