Cassazione Penale, Ordinanza n. 24360/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per truffa. I motivi dedotti erano due: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la decisione di merito avesse escluso illegittimamente il beneficio; 2) violazione di legge e motivazione apparente per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la pena dovesse essere adeguata al caso concreto. La Corte rileva però che l'imputato aveva riportato due pregresse condanne per truffa, quindi per reati della stessa indole, circostanza ostativa alla particolare tenuità; inoltre osserva che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con l'assenza di elementi positivi valorizzabili e che la difesa non aveva indicato specifici elementi favorevoli già in appello.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando ricorre un comportamento abituale ostativo, desumibile anche da pregresse condanne per reati della medesima indole.
Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico; il loro riconoscimento richiede elementi positivi di valutazione, la cui assenza legittima il diniego.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa quando l'imputato risulti autore di condotte abituali, potendo tale abitualità essere desunta da pregresse condanne per reati della stessa indole.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito lo fonda sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili a favore dell'imputato; non basta la mera assenza di elementi negativi.
- Nel ricorso per cassazione, censure meramente assertive contro valutazioni di merito già motivate in modo non illogico sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
Come è indicizzato
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