Cassazione Penale, Sentenza n. 45869/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di liquidazione delle spese di parte civile, rinviando al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio sul punto. Non è stata annullata la parte sostanziale della condanna per appropriazione indebita
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile Mezzina contestava la sentenza del Tribunale che, pur avendo la ricorrente tempestivamente costituito parte civile e depositato la nota spese chiedendo la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali, ometteva di pronunciare sulla rifusione delle spese a favore della parte civile; deduceva violazione di norme processuali e carenza di motivazione
Norme richiamate
"il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale"
Il giudice, se è stata costituita parte civile, deve comunque pronunciare sulla condanna dell'imputato alle spese a favore della parte civile salvo motivazione che giustifichi la compensazione; l'assenza di pronuncia è vizio procedurale correggibile con annullamento limitato
art. 554-bis cod. proc. pen., comma 2
"termine previsto a pena di decadenza"
La costituzione di parte civile deve avvenire entro il termine previsto a pena di decadenza; se tempestiva, la domanda di liquidazione delle spese è ammissibile e va valutata dal giudice
artt. 554-ter e 556 cod. proc. pen.
Richiamati per collegamento normativo all'art. 444; confermano la disciplina sulla costituzione di parte civile e sulle relative conseguenze processuali
Massime di principio
- Se la parte civile si costituisce tempestivamente e deposita la nota spese/domanda di condanna alle spese, il giudice deve esprimersi esplicitamente sulla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di parte civile
- L'omessa pronuncia sulle spese, se non motivata come compensazione, costituisce vizio che può determinare annullamento della sentenza limitatamente a quel punto e rinvio per nuovo giudizio
- La compensazione delle spese richiede motivazione esplicita: il silenzio del giudice non può essere interpretato come compensazione tacita
- Per tutelare la posizione della parte civile è essenziale rispettare i termini processuali per la costituzione e depositare tempestivamente la nota spese; in caso di omissione del giudice è possibile ricorrere per ottenere la pronuncia
- In casi analoghi la Corte d'appello o di legittimità tende a correggere solo l'omessa valutazione formale (pronuncia sulle spese) senza rimettere in discussione gli altri aspetti già decisivi della sentenza
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