Cassazione Penale, Ordinanza n. 07438/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto perché proposto oltre il termine di centottanta giorni dalla data di deposito della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
È stato proposto un ricorso straordinario per errore di fatto avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 15 maggio 2023. Il ricorso straordinario è stato tuttavia esaminato solo sotto il profilo preliminare della tempestività: la sentenza della Quinta Sezione della Corte di cassazione era stata depositata il 23 gennaio 2025, mentre il ricorso straordinario era pervenuto il 31 luglio 2025, quindi oltre il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 625-bis, comma 2, c.p.p. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.
termine di centottanta giorni
Il ricorso straordinario per errore di fatto deve essere proposto entro 180 giorni dal deposito della sentenza impugnata.
art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.
La proposizione del ricorso oltre il termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto è soggetto a un termine perentorio di centottanta giorni decorrente dal deposito della sentenza impugnata.
- La tardiva proposizione del ricorso straordinario comporta l'inammissibilità, senza esame del merito dell'errore di fatto dedotto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07304/2026 del 24/02/2026
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07306/2026 del 24/02/2026
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07308/2026 del 24/02/2026
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07309/2026 del 24/02/2026
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07311/2026 del 24/02/2026
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07314/2026 del 24/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →