Cassazione Penale, Sentenza n. 5746/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 10/03/2022 del Tribunale di Gela che aveva rigettato la loro istanza di sospensione degli ordini di demolizione esecutivi, chiedendo la sospensione in ragione della pendente domanda di condono/sanatoria relativa ad opere abusive oggetto di sentenze penali irrevocabili (n. 121/1994 e 73/1996). In cassazione i ricorrenti hanno dedotto errori di valutazione del materiale probatorio da parte del giudice dell'esecuzione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)), sostenendo che il rigetto sarebbe fondato su una errata valutazione della plausibilità dell'accoglimento della domanda di condono. In particolare i ricorrenti hanno richiamato l'allegazione di riferimenti catastali e atti che, secondo loro, comprovano la coincidenza delle opere e l'avvenuto pagamento degli oneri concessori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti non si siano confrontati adeguatamente con la motivazione del giudice dell'esecuzione: il Tribunale aveva rilevato l'assenza di prova della coincidenza tra le opere oggetto dell'ordine di demolizione e quelle indicate nella domanda di condono, e l'assenza di documentazione probante il versamento degli oneri concessori (salvo un versamento del 1996 privo di riferimento alla domanda e una dichiarazione di tecnico senza documenti). I ricorrenti non hanno contestato specificamente queste valutazioni di fatto, limitandosi ad affermazioni generiche. La Corte ha richiamato il principio per cui per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione è necessario dimostrare, con elementi concreti, la ragionevole prevedibilità che nel breve termine venga adottato un provvedimento amministrativo o giurisdizionale in conflitto con l'ordine di demolizione. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende in via equitativa.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
La Corte ha applicato i parametri di ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono essere determinati e correlati alle ragioni della decisione impugnata; nel caso in esame è mancata la necessaria contestazione specifica della motivazione di fatto del giudice dell'esecuzione
Applicato per l'aspetto dei compensi e delle spese processuali: i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione all'adozione, in via equitativa, di una somma per la Cassa delle Ammende; la Corte ha valutato che, pur non riscontrando dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, fosse comunque proporzionato disporre un versamento
Massime di principio
- La sospensione di un ordine di demolizione emesso con sentenza passata in giudicato richiede l'allegazione di elementi concreti che rendano ragionevolmente prevedibile, nel breve termine, l'adozione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale in conflitto con l'ordine di demolizione
- In sede esecutiva non è richiesto un onere probatorio pieno ma un onere di allegazione: il ricorrente deve però fornire elementi specifici e documentali che permettano di valutare la plausibilità della futura accoglienza della richiesta di sanatoria
- Non è sufficiente l'allegazione generica di riferimenti catastali o la mera attestazione di un tecnico senza documentazione probatoria: bisogna dimostrare la corrispondenza tra le opere per le quali si chiede la sanatoria e quelle soggette all'ordine di demolizione e provare il corretto versamento degli oneri
- In impugnazione in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con i motivi e la motivazione del provvedimento impugnato; la mancata contestazione specifica delle valutazioni di fatto comporta l'inammissibilità del ricorso
- Le valutazioni di fatto svolte dal giudice dell'esecuzione non possono essere rimesse alla Corte di Cassazione per una nuova analisi: occorre indicare profili di violazione di legge o vizio motivazionale rilevanti e specifici
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5715/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5716/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5717/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5718/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5719/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5723/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →