Cassazione Civile, Ordinanza n. 08994/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese, rilevando che le intimate non avevano svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1173/2021, resa in un giudizio di appello nel quale erano controparti una società operante nel settore elettrico e una società cessionaria del credito. Nel corso del giudizio di legittimità, prima della decisione, il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha verificato che la rinuncia era rituale, poiché sottoscritta dal difensore munito di procura rilasciata in calce al ricorso.
Norme richiamate
indica il rito camerale fissato per la trattazione del ricorso in cassazione.
la Corte riconosce la ritualità della rinuncia al ricorso, depositata dal difensore munito di procura.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio quando è ritualmente effettuata.
- La rinuncia è valida anche se sottoscritta dal difensore, purché questi sia munito di apposita procura che lo abiliti a compiere l'atto.
- In assenza di attività difensiva delle intimate nel giudizio di legittimità, non va disposta la condanna alle spese.
Come è indicizzato
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