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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00783/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Due pensionati avevano ottenuto in passato il riconoscimento di periodi di esposizione qualificata all'amianto e chiedevano la ricostituzione della pensione. Sostenevano che la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 dovesse operare non solo per colmare eventuali lacune contributive fino al raggiungimento del limite massimo utile, ma anche per sostituire, nel calcolo della pensione, settimane di contribuzione effettiva meno favorevoli già accreditate, così da migliorare la misura del trattamento. La Corte d'appello aveva invece accolto l'appello dell'INPS, ritenendo che chi abbia già raggiunto la massima anzianità contributiva utile non possa trarre un ulteriore incremento ai fini della misura pensionistica. Con il ricorso per cassazione i pensionati denunciavano violazione dell'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, D.M. 27 ottobre 2004 e con l'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, assumendo che la rivalutazione per esposizione all'amianto dovesse comunque incidere in senso migliorativo sulla pensione anche oltre il tetto massimo di anzianità contributiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto non spetta a chi abbia già raggiunto l'anzianità contributiva massima utile nel regime pensionistico di appartenenza, se da tale rivalutazione non deriverebbe un concreto vantaggio né sull'anticipazione del pensionamento né sull'incremento della misura della pensione. Il beneficio può operare solo in aumento e nei limiti necessari a colmare scoperture contributive fino al raggiungimento del tetto massimo di 2080 settimane, ma non può essere utilizzato per sostituire periodi di contribuzione già accreditata o per superare quel limite. I ricorrenti sono stati inoltre condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. n. 257/1992

    La rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ha funzione incrementativa del trattamento pensionistico, ma non può operare oltre il limite massimo di anzianità contributiva utile se non produce un concreto vantaggio in termini di anticipo o aumento della pensione.

  • art. 4, comma 1, D.M. 27 ottobre 2004

    Richiamato in combinato disposto con la disciplina primaria per sostenere i criteri di applicazione del beneficio contributivo.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro per sostenere la riliquidazione del trattamento pensionistico nei limiti del sistema pensionistico di appartenenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Consente, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto opera come beneficio incrementativo della posizione assicurativa solo entro i limiti necessari a raggiungere l'anzianità contributiva massima utile; non può essere impiegata per superare tale tetto.
  • Il diritto alla rivalutazione contributiva non spetta quando, pur riconosciuta l'esposizione all'amianto, non derivi alcun concreto vantaggio sulla decorrenza del trattamento o sulla misura della pensione.
  • Una volta raggiunta la massima anzianità contributiva utile, il beneficio amianto non consente la riliquidazione della pensione sulla base di contribuzione eccedente il limite legale.
  • L'accertamento del diritto alla rivalutazione non implica automaticamente la riliquidazione del quantum della pensione oltre i limiti posti dalla disciplina pensionistica applicabile.

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