Cassazione Penale, Sentenza n. 35304/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 15 aprile 2026 del GIP del Tribunale di Firenze, che aveva dichiarato inammissibile, in sede di incidente di esecuzione ex artt. 666 ss. c.p.p., la sua richiesta di revoca del sequestro conservativo disposto il 12 novembre 2025 su conti correnti e conti deposito. Il sequestro era stato adottato su richiesta dell'autorità giudiziaria sammarinese, per assicurare gli effetti della sentenza dell'8 luglio 2024 del Commissario della Legge di San Marino, che aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'interessato e lo aveva condannato, insieme ad altri coimputati, al risarcimento del danno in favore della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato carenza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza: da un lato essa riconosceva che il riesame non è previsto per i provvedimenti cautelari reali adottati in seguito a rogatoria, dall'altro dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione e rinviava a un rimedio che, secondo lo stesso provvedimento, non sarebbe utilizzabile; inoltre, non avrebbe risposto alla censura sulla motivazione del decreto di sequestro e sulla mancanza di contraddittorio. Con il secondo motivo ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 724 e 725 c.p.p., per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 42 Cost., nella parte in cui non consentirebbero né interlocuzione preventiva né impugnazione della decisione che dichiara ammissibile l'exequatur. La Corte ha rilevato che la base convenzionale pertinente era la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959; la Convenzione italo-sammarinese del 1939, relativa alla cooperazione probatoria, non era applicabile al sequestro conservativo. La richiesta poteva essere trasmessa direttamente tra autorità giudiziarie e non era necessario il previo inoltro tramite il Ministro della giustizia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha giudicato manifestamente infondata la censura di carenza motivazionale sul sequestro e sull'exequatur: il giudice italiano deve verificare le cause ostative previste dalla legge interna e dalla convenzione, non riesaminare il merito della decisione straniera né i presupposti costitutivi del vincolo reale, la cui verifica spetta allo Stato richiedente. Nel caso concreto, la motivazione era adeguata perché richiamava il dovere convenzionale di cooperazione, la richiesta sammarinese e la sentenza di condanna al risarcimento da tutelare; in assenza di allegazioni specifiche su cause ostative, non occorreva escludere espressamente ciascuna di esse. La questione di costituzionalità è stata ritenuta irrilevante e genericamente prospettata: il ricorrente non aveva indicato quale causa ostativa tra quelle contemplate dall'art. 724, comma 7, c.p.p. intendesse far valere né quali specifiche censure avrebbe proposto con il rimedio mancante. La Corte non ha quindi sospeso il giudizio né sollevato la questione. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo fornito si interrompe dopo la formula «Dichiara», per cui non riporta integralmente il dispositivo, ma l'esito è esplicitamente ricavabile dalla motivazione.
Norme richiamate
Quanto alla base giuridica, si osserva che, a mente dell'art. 696, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 3 ottobre 2011, n. 149 (Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere), le domande di assistenza giudiziaria internazionali sono disciplinate dalle norme delle convenzioni internazionali stipulate dallo Stato di emissione e dallo Stato di esecuzione, oltre che dalle norme di diritto internazionale generale.
Le domande di assistenza giudiziaria internazionale sono regolate dalle convenzioni applicabili tra Stato richiedente e Stato richiesto e dalle norme di diritto internazionale generale.
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, art. 1, primo comma
L'oggetto della richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dall'autorità giudiziaria straniera in base alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, cit., non è limitato a specifici atti, ma è indeterminato, salve le eccezioni disciplinate dall'art. 1, comma primo, e dall'art. 2 della medesima Convenzione, e questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, nel concetto di «ampia collaborazione» contemplato dall'art. 1, primo comma, della Convenzione, rientra anche l'esecuzione in Italia di un sequestro conservativo.
La nozione convenzionale di ampia collaborazione comprende anche l'esecuzione in Italia di un sequestro conservativo, salvo le eccezioni previste dalla Convenzione.
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, art. 15, quarto comma
Giova inoltre considerare che, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, cit., le domande di assistenza diverse dalla rogatoria e dalla richiesta di interrogatori e confronti ben possono essere oggetto di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati contraenti; sicché, nel caso in esame, in cui il Giudice di merito dà atto del fatto che la richiesta di assistenza proviene direttamente dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, nessuna violazione di legge è ravvisabile nel mancato inoltro preventivo della richiesta al Ministro della giustizia.
Le richieste di assistenza diverse da rogatorie, interrogatori e confronti possono essere trasmesse direttamente tra le autorità giudiziarie degli Stati contraenti; perciò non è necessario il previo inoltro al Ministro della giustizia nel caso considerato.
Ne consegue che il giudice dello Stato richiesto non è chiamato a riesaminare il merito della decisione straniera, ma deve verificare l'assenza delle cause ostative previste dall'ordinamento interno e dalla convenzione applicabile. In tale prospettiva, l'ammissibilità dell'exequatur può essere messa in discussione solo laddove emerga una possibile violazione dei diritti fondamentali che sia di ostacolo al mutuo riconoscimento della decisione e/o all'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria dello Stato di emissione (arg. ex art. 724, comma 7, lett. a), b), c), cod. proc. pen.).
Il giudice dello Stato richiesto non riesamina il merito della decisione straniera: verifica le cause ostative previste dalla legge e dalla convenzione. L'exequatur può essere negato quando emergano violazioni dei diritti fondamentali o altre cause ostative previste dall'art. 724, comma 7, c.p.p.
Né si può ritenere che - nel delibare la sussistenza dei presupposti sull'ammissibilità e l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria - il giudice sia chiamato a motivare esplicitamente sull'insussistenza di taluna delle situazioni menzionate dall'art. 724, comma 7, cod. proc. pen., laddove non emergano elementi suggestivi dell'esistenza di una determinata causa ostativa (che può essere rilevata d'ufficio dal giudice o eccepita dal destinatario del provvedimento impugnato).
Il giudice non deve motivare separatamente sull'assenza di ciascuna causa ostativa se non emergono elementi che ne suggeriscano la sussistenza; tali cause possono essere rilevate d'ufficio o eccepite dall'interessato.
art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87
La rilevanza della questione di costituzionalità richiede un nesso di strumentalità necessaria tra la definizione del giudizio principale e la risoluzione della questione stessa. Il suo presupposto indispensabile risiede nella stretta connessione della norma censurata con il thema decidendum del processo a quo, al fine di rimuovere l'ostacolo - costituito dall'asserito vizio di legittimità costituzionale - che impedisce di ottenere una tutela, se non perfettamente coincidente, quanto meno intimamente legata al petitum della domanda proposta in giudizio.
La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata dal giudice comune solo se la norma censurata è strettamente connessa alla decisione del giudizio principale e la sua rimozione è necessaria per la tutela richiesta.
Giova ricordare che il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito del ricorso proposto da Siotto ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.
La disposizione individua la forma dell'incidente di esecuzione con cui era stato adito il giudice di merito; la decisione chiarisce che tale incidente non consente, nel caso considerato, di ottenere un riesame dei presupposti di ammissibilità dell'exequatur.
Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nella stessa decisione è stato inoltre disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nell'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria fondata sulla Convenzione europea del 1959, il giudice dello Stato richiesto non riesamina il merito della decisione straniera né i presupposti costitutivi del sequestro reale, la cui legittimità è devoluta allo Stato richiedente; verifica invece la sussistenza delle cause ostative previste dall'ordinamento interno e dalla convenzione.
- Il sequestro conservativo può rientrare nell'ampia collaborazione prevista dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale; per le richieste diverse da rogatorie, interrogatori e confronti, la comunicazione può avvenire direttamente tra autorità giudiziarie degli Stati contraenti.
- In mancanza di elementi che indichino una specifica causa ostativa prevista dall'art. 724, comma 7, c.p.p., il giudice non è tenuto a motivare espressamente sull'assenza di ciascuna delle cause ostative; la motivazione può essere adeguata quando dà conto della base convenzionale della cooperazione, della richiesta straniera e del provvedimento di cui si intende assicurare l'efficacia.
- La questione di legittimità costituzionale è rilevante solo se il ricorrente indica in modo concreto il nesso tra la norma censurata e la decisione del giudizio principale. La generica denuncia dell'assenza di rimedi contro l'exequatur, senza indicare quale causa ostativa sarebbe stata dedotta o quale specifica censura si sarebbe fatta valere, non consente di apprezzare tale rilevanza.
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