Cassazione Civile, Ordinanza n. 21703/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società contribuente ha impugnato davanti ai giudici tributari una cartella di pagamento emessa per contributi consortili relativi all’anno 2016. La CTR del Lazio ha rigettato l’appello della contribuente, confermando il primo grado. In Cassazione la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità, però, dagli atti è emerso che, con riferimento all’avviso di pagamento oggetto di causa, la ricorrente aveva aderito alla c.d. rottamazione-quater e aveva pagato nei termini l’intera somma dovuta.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’adesione della contribuente alla definizione agevolata e dell’integrale pagamento del dovuto, rilevando la cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese di lite. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, perché la pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere non rientra nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previste dalla norma.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1 - quater
La disposizione, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non si applica quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha inserito nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater relativo al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulta documentalmente che la pretesa tributaria oggetto di impugnazione è stata integralmente definita e pagata mediante una procedura agevolata, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta l’estinzione del giudizio e non può essere equiparata a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- La previsione sul raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e, come tale, non è suscettibile di interpretazione estensiva; non opera nei casi di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
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