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Ordinanza

Ordinanza n. 98/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 16.10.2024, n. 205, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, n. 205 del 16 ottobre 2024, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario in materia lavoristica, dichiarata passata in giudicato. Il TAR ha rilevato che, sebbene indicati tra gli allegati al ricorso, non risultano presenti nel fascicolo informatico né altrimenti visualizzabili la sentenza da ottemperare, l’attestazione della sua notificazione e il certificato di passaggio in giudicato. La produzione di tali documenti è necessaria per verificare i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che l’omessa produzione nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico costituisce motivo di inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha assegnato alla parte ricorrente un termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la sentenza da ottemperare, l’attestazione della relativa notificazione e il certificato di passaggio in giudicato, secondo le forme tecniche previste per il processo amministrativo telematico. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026. Il Collegio ha preannunciato che la mancata produzione della documentazione necessaria potrà determinare l’inammissibilità del ricorso, dopo aver sottoposto la questione al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Rilevazione d’ufficio di una questione rilevante ai fini della decisione e assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie.

    Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio prima di fondare su di essa la decisione.

  • art. 13, comma 1, Allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010

    Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico.

    La documentazione necessaria per il giudizio deve essere prodotta secondo le forme tecniche-operative del processo amministrativo telematico; l’omessa produzione della sentenza da ottemperare e dei documenti attestanti notificazione e passaggio in giudicato può comportare l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è necessario che nel fascicolo processuale siano effettivamente disponibili la sentenza di cui si chiede l’esecuzione e la documentazione idonea a dimostrarne la notificazione e il passaggio in giudicato, quando tali elementi siano richiesti per verificare i presupposti dell’azione.
  • La mera indicazione di documenti tra gli allegati del ricorso non sostituisce il loro effettivo deposito e la loro concreta disponibilità nel fascicolo informatico.
  • L’omessa produzione, nelle forme previste dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, della documentazione necessaria per lo scrutinio del ricorso per ottemperanza può determinare l’inammissibilità della domanda.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva e pregiudizievole per una parte, deve assegnare un termine per il contraddittorio prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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