Cassazione Civile, Ordinanza n. 23416/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava la cartella di pagamento emessa per IRAP non versata relativa agli anni 2006 e 2007, sostenendo che il credito tributario fosse sorto dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza e quindi avesse natura concorsuale, con conseguente necessità di insinuazione al passivo dell'amministrazione straordinaria invece che riscossione mediante cartella. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e per violazione degli obblighi motivazionali e del dovere di esaminare i motivi di gravame; ha inoltre proposto altri tre motivi di violazione di legge, rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR avesse una motivazione solo apparente: il giudice d'appello si era limitato a richiamare la decisione di primo grado e ad affermare genericamente che la società aveva ripetuto le difese già svolte, senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito per respingere l'appello e senza confrontarsi con i motivi specifici di gravame. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri tre motivi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La decisione richiama l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 24 Cost.
È richiamato a sostegno del diritto di difesa della parte contribuente.
È evocato in relazione alla necessità di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e all’esame dei motivi di appello.
È richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria e motivazione.
È richiamato nel motivo di ricorso come norma sul giudizio di appello nel processo tributario.
È richiamato per il dovere di motivazione concisa ma effettiva.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.
Sono richiamati ai fini della trattazione in camera di consiglio.
È richiamato per il deposito della memoria di parte resistente.
Massime di principio
- La sentenza d’appello è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d’appello faccia propri gli argomenti di primo grado in modo esplicito, controllabile e con un sia pur sintetico confronto con i motivi di impugnazione.
- Il giudice di appello deve dare conto dell’esame dei motivi di gravame e delle difese delle parti; non è sufficiente un mero rinvio adesivo alla sentenza di primo grado.
- Quando manca la percepibilità della ratio decidendi, la sentenza è affetta da nullità processuale e deve essere cassata con rinvio.
- L’assorbimento dei restanti motivi è corretto quando il vizio accolto è sufficiente a travolgere la decisione impugnata.
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