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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27540/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la condanna della propria assistita al pagamento dei compensi per attività di rappresentanza e assistenza legale prestata in un precedente giudizio definito con transazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il compenso professionale, oltre accessori e spese. La cliente ha proposto ricorso straordinario per cassazione deducendo un unico motivo: nullità della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento sommario e della successiva notificazione dell’ordinanza in forma esecutiva, entrambe eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica, senza considerare che ella aveva la residenza effettiva altrove e svolgeva servizio come magistrato presso altra sede; da ciò faceva discendere la nullità dell’intero procedimento e l’inefficacia della notifica ai fini della decorrenza del termine breve. Il controricorrente ha resistito eccependo anche la tardività del ricorso per decorso del termine lungo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha escluso che operasse la disciplina del termine lungo di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., richiamando il comma 2 per l’ipotesi in cui la parte contumace provi di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione. Ha affermato che la notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica non è valida quando il destinatario si sia trasferito altrove e il notificante, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere l’effettiva residenza, dimora o domicilio. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato il fatto che l’effettiva collocazione della destinataria fosse desumibile dalla sua attività di magistrato presso altra sede e che tale circostanza fosse nota al notificante. Per tale ragione ha accertato la nullità della notifica dell’atto introduttivo e, in via presuntiva, la mancata conoscenza del processo da parte della destinataria. Di conseguenza ha cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Ravenna in diversa composizione, affinché riesamini la causa nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma utilizzata per il ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione

  • art. 140 c.p.c.

    la notificazione eseguita secondo tale schema presso la residenza anagrafica non è valida se il notificante poteva conoscere l’effettiva residenza, dimora o domicilio del destinatario

  • art. 139 c.p.c.

    la notifica deve essere eseguita nel luogo di effettiva residenza, dimora o domicilio, quando conoscibile con ordinaria diligenza

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo non opera se la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    motivo di ricorso proposto per violazione e falsa applicazione delle norme sulle notificazioni

Massime di principio

  • La notificazione ex art. 140 c.p.c. eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario non è valida se questi dimostri di essersi stabilito altrove e il notificante, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto individuare l’effettiva residenza, dimora o domicilio.
  • Le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e possono essere superate con qualsiasi mezzo di prova; la validità della notificazione non è coperta in modo assoluto dalla mera coincidenza con il dato dei registri anagrafici.
  • La parte contumace può superare l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione quando provi, anche presuntivamente, di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità della citazione o della sua notificazione, con conseguente inoperatività del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
  • Ai fini della validità della notifica, rileva non solo il dato formale della residenza anagrafica, ma anche l’effettiva conoscibilità, per il notificante, del diverso luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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