Cassazione Civile, Ordinanza n. 01139/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società attrice)
La controversia
Una società aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la società fornitrice di energia elettrica, chiedendone la condanna alla restituzione di somme asseritamente indebitamente versate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011. Il Tribunale, dopo l'istruttoria e la rimessione della causa in decisione, aveva sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ritenendo che la materia fosse ancora oggetto di contrasto giurisprudenziale e che la definizione di procedimenti pendenti dinanzi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, relativi alla stessa materia, avesse carattere di necessaria pregiudizialità. La società attrice ha proposto regolamento di competenza deducendo che né i contrasti giurisprudenziali, né gli incidenti di costituzionalità, né il giudizio pendente dinanzi alla CGUE potessero integrare una causa pregiudiziale idonea a legittimare la sospensione ex art. 295 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento, ritenendo manifestamente fondato il motivo. Ha affermato che la pendenza di un incidente di legittimità costituzionale, la pendenza di un giudizio comunitario tra altre parti ancorché su questione analoga, e i contrasti giurisprudenziali non possono giustificare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., perché manca il requisito della pregiudizialità in senso tecnico. Ha aggiunto che il giudice, se lo ritiene opportuno e se le questioni pendenti sono rilevanti per la decisione, può semmai rinviare la trattazione in attesa della loro definizione, oltre alla sospensione concordata dalle parti. È stata quindi ordinata la prosecuzione del giudizio nel termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza; le spese del regolamento sono state rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
La sospensione necessaria presuppone una vera causa pregiudiziale in senso tecnico; non vi rientrano la pendenza di incidenti di costituzionalità, di giudizi dinanzi alla CGUE tra altre parti su questioni analoghe, né i contrasti giurisprudenziali.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. è legittima solo quando il giudizio dipenda da una questione avente carattere di pregiudizialità in senso proprio, e non quando esistano soltanto questioni analoghe o connesse pendenti altrove.
- La pendenza di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale non costituisce, di per sé, causa pregiudiziale idonea a imporre la sospensione del processo civile.
- La pendenza di un procedimento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea tra parti diverse, pur se relativo a una questione analoga, non integra automaticamente il presupposto della sospensione necessaria.
- Il semplice contrasto giurisprudenziale non autorizza la sospensione ex art. 295 c.p.c.; al più, il giudice può valutare un rinvio della trattazione in attesa della definizione delle questioni pendenti, se rilevanti ai fini del decidere.
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